Appalto Di Servizi – Il Termine di Decadenza Non si Applica agli Enti Previdenziali

Appalto Di Servizi – Il Termine di Decadenza Non si Applica agli Enti Previdenziali

Appalto di Servizi e Responsabilità Solidale Del Committente – Il Termine Di Decadenza Non si Applica Agli Enti Previdenziali

In questo video l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari esprime il suo parere riguardo alla sentenza della Cassazione del 2 dicembre 2021, numero 37.985.

SINTESI DEL VIDEO

In riforma di Corte d’Appello di Torino che, in conformità con la sentenza di primo grado (Tribunale di Vercelli), aveva dichiarato la decadenza dell’Inps dall’azione promossa nei confronti del committente, responsabile in solido con l’appaltatore, per decorso di due anni dalla cessazione del contratto d’appalto (termine decadenziale ex art. 29, comma 2^, D.Lgs n. 276/2003) ha dettato il seguente principio: la peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva consente di ritenere incoerente l’interpretazione che comporterebbe la possibilità che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente promossa del lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento dell’obbligo contributivo per il solo fatto che l’ente previdenziale, a differenza del lavoratore, non abbia azionato la propria pretesa nel termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell’appalto con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 D.Lgs n. 276/2003 ha voluto potenziare.

Precisa la Suprema Corte che il rapporto di lavoro e quello previdenziale, pur in stretta connessione, rimangono rapporti distinti con la conseguenza che il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell’appalto riguarda i soli lavoratori e non è estensibile all’azione promossa dagli enti previdenziali soggetta alla sola prescrizione.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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