Assenza Per Isolamento Fiduciario Obbligatorio e Licenziamento

Assenza Per Isolamento Fiduciario Obbligatorio e Licenziamento. Ordinanza del Tribunale di Trento

Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla recente ordinanza del Tribunale di Trento, in cui la giurisprudenza di merito è stata chiamata a giudicare dell’impatto dell’emergenza sanitaria e della relativa normativa sul rapporto di lavoro.

Riportiamo qui di seguito il testo del video.

Si tratta dell’ordinanza del Tribunale di Trento del 21 gennaio scorso che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente che si era assentata per 14 giorni dal lavoro per osservare il periodo di isolamento fiduciario obbligatorio al ritorno dalle ferie trascorse in Albania.

Il tribunale ha, infatti, ritenuto l’assenza non giustificata, essendosi la lavoratrice posta colpevolmente nella condizione di impossibilità di riprendere il lavoro subito dopo il periodo di ferie. Ella era o comunque avrebbe dovuto essere consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto recarsi al lavoro nella data prescritta.

La lavoratrice ben avrebbe potuto evitare l’obbligatorio isolamento astenendosi dal recarsi in Albania per le vacanze.

Per il giudice, peraltro, esigere un simile comportamento non costituirebbe un’illegittima limitazione all’esercizio del diritto di fruire delle ferie, posto che il rispetto delle limitazioni volte al soddisfacimento delle esigenze di pubblica sanità ha imposto ad ampi strati della popolazione il sacrificio di diversi diritti della personalità costituzionalmente protetti.

Integra, pertanto, giusta causa di licenziamento il porsi colpevolmente nella necessità di rimanere assente dal lavoro per 14 giorni, ciò in quanto tale condotta è in grado di generare il legittimo dubbio circa la futura correttezza degli adempimenti da parte del prestatore e come tale è lesiva del necessario vincolo fiduciario che lega il datore al lavoratore.

Nel caso di specie, il giudice ha valutato il comportamento della lavoratrice nel suo complesso, evidenziando, sotto il profilo oggettivo, la rilevanza della durata dell’assenza (14 giorni) e le disfunzioni che sono verosimilmente derivate all’organizzazione aziendale e, sotto il profilo soggettivo, la noncuranza che la lavoratrice ha avuto per le esigenze del datore di lavoro.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

Potrebbe interessarti anche