Attività di Coordinamento e Liceità dell’Appalto
Attività di coordinamento e liceità dell’appalto – Sentenza Tribunale Roma
In questo video l’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari si focalizza su liceità o illiceità dell’appalto a seguito di una recente sentenza della sezione lavoro del tribunale di Roma la 6939 dell’11 luglio di quest’anno.
Riportiamo qui di seguito un riepilogo del video.
Un breve intervento in punto liceità o illiceità dell’appalto a seguito di una recente sentenza della sezione lavoro del tribunale di Roma la 6939 dell’11 luglio di quest’anno, del 2023.
Il tribunale capitolino chiamato a pronunciarsi in merito alla legittimità o meno del contratto e la liceità del contratto d’appalto, dove il lavoratore rivendicava in realtà un rapporto di lavoro direttamente in capo alla committente, ha statuito un principio importante e richiamando ovviamente in parte precedenti noti ma forse per una delle prime volte si è specificato come la valutazione circa la liceità o meno del contratto d’appalto non può essere fatta coi medesimi parametri utilizzati nella vigenza della legge 1360 del 1960 – anche per effetto poi sappiamo di quella che è l’evoluzione del mondo del lavoro e anche quelli che sono poi le modalità con cui viene espletata l’attività lavorativa.
Il tribunale di Roma specifica come il giudizio di merito deve accettare se la società appaltante svolga o meno un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendente dell’appaltatore non essendo sufficiente a configurare l’intermediazione vietata il mero coordinamento necessario – nel caso di specie era per una per la confezione di un prodotto – e il passaggio successivo è che il criterio rilevatore di quella che è la genuinità dell’appalto debba consistere non tanto che il committente non eserciti poteri di fatto sul lavoratore dell’impresa poi appaltatrice pur non dovendosi con ciò concludere di una necessaria incomunicabilità tra committente e dipendente dell’appaltatore.
Nel caso di specie il tribunale capitolino ha concluso riconoscendo perfettamente legittimo il contratto d’appalto e specificando come la mera attività di coordinamento, che fa capo al committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore, sia consentita.