Base Imponibile per Calcolo Contributi Gestione Commercianti
La Base Imponibile Per Il Calcolo Dei Contributi Dovuti Per La Gestione Commercianti
Una Recente Presa Di Posizione Del Tribunale Di Milano
In questo video l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari espone un caso seguito da Lavlex sul quale si è di recente espresso il Tribunale di Milano con sentenza n. 988 in data 19.04.2023.
SINTESI DEL VIDEO
Un contribuente iscritto alla Gestione commercianti si vede notificare dall’Inps avviso di addebito per avere versato contributi a percentuale sul solo reddito derivante da società commerciale amministrata quale socio accomandatario e non anche sui redditi di altre due società immobiliari nelle quali, quale accomandante, è socio di capitali senza poteri gestori
In sede di opposizione Inps contesta la base imponibile utilizzata per il calcolo dei contributi che, a norma dell’art. 3bis DL 384/92, a decorrere dall’anno 1993 per i soggetti iscritti alle Gestioni esercenti attività commerciali, andrebbero rapportati alla totalita’ dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF; dunque, questa la tesi dell’Inps, anche ai redditi da capitale.
Ciò, a maggior ragione, in quanto in precedenza la L 233/90 disponeva che i contributi fossero dovuti sulla sola base dell’attività d’impresa che dava titolo alla iscrizione alla Gestione commercianti.
Nelle sue difese l’Istituto richiama, infine, l’art. 6 TUIR quanto alla definizione di reddito d’impresa e, quanto alla base imponibile utile, la circolare Inps 102/2003
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 988 in data 19.04.2023, aderisce alla tesi del ricorrente sul presupposto che, per l’iscrizione alla Gestione commercianti, è richiesto un requisito soggettivo (socio accomandatario o accomandante che svolga attività abituale e prevalente) ed un requisito oggettivo (società di natura commerciale).
Richiamati, quindi, precedenti in materia (la giurisprudenza dello stesso Tribunale milanese non è univoca), il Tribunale fa propria l’interpretazione dell’art. 3bis DL 384/92 secondo cui, seppur la norma faccia riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef occorre tuttavia tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un’attività che giustifichi l’iscrizione alla corrispondente gestione.
Sottolineato che l’art. 6 TUIR richiamato dall’Inps a conferma della propria tesi è norma tributaria che recede a fronte della specialità e della natura del rapporto previdenziale che non può prescindere dall’effettivo svolgimento di attività abituale e prevalente, il Tribunale conclude affermando che, nella fattispecie, Inps non ha provato, né offerto di provare, quanto alle posizioni di socio di capitali del ricorrente, lo svolgimento di alcuna attività.
Leggi anche Legge Fornero e Tutela Reintegratoria