Blocco dei Licenziamenti Covid-19
Blocco dei Licenziamenti Covid-19
In questo video l’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari analizza brevemente la normativa attuale in tema di blocco dei licenziamenti per Covid-19, dal Decreto Cura Italia passando per il Decreto Rilancio (19.05.2020) fino al Decreto 104 del 14.08.2020 più comunemente ribattezzato Decreto Agosto.
Riportiamo qui di seguito il testo del video.
Il mio intervento di oggi non si focalizzerà su di una sentenza particolare ma è, piuttosto, diretto ad analizzare, seppure brevemente, la normativa attuale in tema di blocco dei licenziamenti.
È fatto noto che questo sia stato introdotto dal Decreto Cura Italia laddove all’art. 46 è stato disposto la sospensione delle procedure collettive ed il blocco dei licenziamenti per la durata di 60; con il cd. Decreto Rilancio il blocco è stato prorogato a complessivi 5 mesi. Giova ricordare che tra la scadenza del primo blocco e la pubblicazione del Decreto Rilancio (19.05.2020) vi è stato un brevissimo periodo (un giorno) nel corso del quale, seppure in linea teorica, sarebbe stato possibile procedere con i licenziamenti.
Il quadro è mutato per effetto del Decreto 104 del 14.08.2020 più comunemente ribattezzato Decreto Agosto. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza non si è più fatto riferimento ad un termine fisso quanto, piuttosto, all’utilizzo dell’ammortizzatore sociale o dello sgravio contributivo (introdotto dall’art. 3 del suddetto decreto ma non ancora operativo perché in attesa del placet della Commissione Europea.
Si è scatenato al riguardo un forte dibattito in dottrina tra chi sosteneva che il blocco dei licenziamenti non fosse più generalizzato e non potesse operare per quelle aziende che vogliono procedere ad una ristrutturazione aziendale per ragioni del tutto estranee all’emergenza COVID e che pertanto non avrebbe possibilità neanche di ricorrere all’ammortizzatore sociale emergenziale e chi invece anche sulla base del fatto che la norma (art. 14) parla di proroga vede ancora operativo un divieto generalizzato.
Indipendentemente da quelle che possono essere le mie opinioni al riguardo (pur riconoscendo spunti interessantissimi in entrambe le teorie) ritengo sia opportuno da parte delle aziende assumere un atteggiamento prudenziale considerati gli effetti disastrosi che causerebbero licenziamenti viziati da nullità.
Al riguardo osservo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 16.09.2020, senza chiarire del tutto la questione, ha tuttavia precisato come il divieto di licenziamenti sembra pertanto operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia fruito della cassa.
Allo stato attuale mi sento di consigliare alle imprese visto anche quanto indicato dall’INL, indipendentemente da tutto, di soprassedere, per poche settimane, con l’avvio di procedure di licenziamento collettivo o per gmo facendo ricorso agli strumenti introdotti e confermati dal DL 104/2020.