Cessione d’Azienda Illegittima e Indetraibilità delle Retribuzioni

Cessione d’azienda dichiarata illegittima e Indetraibilità delle retribuzioni successivamente erogate dal cessionario da quelle dovute dal cedente

Il commento dell’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari in merito alla Cessione d’azienda dichiarata illegittima – Indetraibilità delle retribuzioni successivamente erogate dal cessionario da quelle dovute dal cedente, rispetto anche alla sentenza della Cassazione 3 luglio 2019, n. 17785

 

Il caso affrontato da Cass., 3 luglio 2019, n. 17785: a declaratoria di illegittimità di cessione di ramo d’azienda, il dipendente ceduto, conservando l’originario rapporto trasferito al cessionario, offriva la prestazione al cedente ricevendo immotivato rifiuto alla riammissione in servizio. Di qui la richiesta di condanna del datore (cedente) al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di offerta della prestazione. L’azienda resisteva chiedendo che dal credito rivendicato dal lavoratore fossero detratte le retribuzioni che seguitavano ad essere percepite dal datore cessionario. Superando un precedente orientamento di segno contrario (Cass. 19740/2008; Cass., 18955/2014; Cass., 16694/2018), richiamati i principi dettati dalle Sezioni Unite (sent., 7 febbraio 2018, n. 2990) e fatti successivamente propri dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 29/2019), la S.C. ha riconosciuto natura retributiva e non risarcitoria alle somme dovute al lavoratore ceduto dal datore cedente con conseguente inapplicabilità della regola, che riguarda le sole obbligazioni risarcitorie, della detraibilità dell’aliquid perceptum. Il principio di diritto dettato dalla sentenza in commento: “In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”.

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