Contagio Covid e Infortunio – Confini Delineati alla Responsabilità Datoriale

Contagio Covid e infortunio – Nessuno scudo penale ma confini delineati alla responsabilità datoriale

Il commento dell’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla conversione con modifiche del Decreto Liquidità (L. 5 giugno 2020, n. 40).

Il Legislatore pare aver recepito, almeno in parte, le perplessità suscitate dal decreto “Cura Italia” nella parte in cui (art. 42) il contagio da Covid è stato equiparato ad infortunio sul lavoro. A ciò si aggiunga la pure prevista presunzione (semplice) di origine professionale del contagio contratto da certe categorie di lavoratori (addetti alla sanità ma anche chi opera a contatto diretto con il pubblico) che, nei fatti, autorizzava a ravvisare una sorta di responsabilità oggettiva pressochè insuperabile in capo al datore di lavoro. Alla responsabilità civile si accompagnava, ovviamente, la responsabilità penale per i reati di lesioni colpose, omicidio colposo e, per alcuni, persino di epidemia colposa oltre alla responsabilità amministrativa dell’ente. Ebbene, in sede di conversione con modifiche del Decreto Liquidità (L. 5 giugno 2020, n. 40), è stato espressamente previsto (art. 29 bis) che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso … 24 aprile 2020…. Prescrizione in linea con il contenuto di precedente circolare Inail ma, a differenza di questa, con forza di legge, che circoscrive con precisione l’ambito e i confini entro i quali può ravvisarsi responsabilità datoriale a fronte di una norma, l’art. 2087 cod. civ., di carattere generale (L’imprenditore è tenuto ad adottare… le misure… necessarie a tutelare l’integrità fisica… dei prestatori) che, in quanto tale, presta il fianco alle più diverse e libere interpretazioni. Nessuno scudo penale, in conclusione, ma indubbiamente un passo in avanti nel senso della certezza del diritto. Il che, nel nostro Ordinamento e, a maggior ragione, in periodo di decretazione alluvionale e d’emergenza, è tutt’altro che scontato.

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