Contratto a Termine e Sostituzione del Lavoratore Assente
Contratto a Termine e Sostituzione del Lavoratore Assente – Interessante sentenza resa dalla Corte d’Appello di Brescia (n. 177 del 29.06.2021)
In questo video l’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari si focalizza su un tema da sempre molto spinoso, quello del contratto a termine che, nel corso degli anni è stato oggetto di continue modifiche da ultimo da parte del DL 87/2018 convertito con legge 96/2018.
.
Riportiamo qui di seguito un riassunto del video.
Oggi sappiamo che è possibile stipulare contratti a termine senza causale solo per una durata massima di 12 mesi; è possibile superare tale termine fino ad un massimo di 24 mesi laddove sussista almeno una delle seguenti causali legate ad esigenze:
- Temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda
- Di sostituzione di altri lavoratori
- Connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria
Interessante è una recente sentenza resa dalla Corte d’Appello di Brescia (n. 177 del 29.06.2021) chiamata a pronunciarsi sul caso di un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per la sostituzione di uno specifico collega con contratto successivamente prorogato (in realtà per sostituire altro collega). La Corte d’Appello di Brescia riconosce espressamente una certa flessibilità al datore di lavoro ma richiama la necessità di un legame causale tra l’apposizione del termine e l’esigenza sostitutiva dedotta nel contratto di assunzione a tempo determinato. La Corte d’Appello di Brescia afferma, nel caso di specie, che il datore non si era limitato ad esercitare il proprio potere organizzativo ma aveva mutato la causa dell’assunzione a termine posto che l’originaria esigenza di sostituzione era venuta meno. Per tale motivo la proroga del contratto è stata riqualificata come nuovo contratto e, come tale, soggetto alla disciplina di cui all’art. 21 comma 2 del D.lgs 81/15. Non essendo stato rispettato il cd stop and go tra i due contratti il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato.
Si tratta di un’applicazione sicuramente aderente alla normativa di legge ma, forse, eccessivamente rigida considerato che l’esigenza sostitutiva (richiamata nella proroga) era sicuramente esistente e, come tale, idonea (seppure in linea astratta) a legittimare la proroga.