Covid-19 e Blocco Dei Licenziamenti per i Dirigenti
Covid-19 e Blocco Dei Licenziamenti per i Dirigenti
In questo video l’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari si sofferma su alcune recenti sentenze del Tribunale di Roma (26.02.2021 e 19.04.2021) in merito al blocco dei Licenziamenti Covid-19 on riguardo ad una particolare figura di prestatore di lavoro: il dirigente.
Riportiamo qui di seguito il testo del video.
Nell’auspicare di vedere volgere a termine questo lungo periodo di pandemia e di vedere ristabilita anche un po’ di calma rispetto a questo continuo proliferare di leggi, volevo oggi prendere spunto da una recente ordinanza resa dal Tribunale di Roma in punto blocco dei licenziamenti.
Il provvedimento reso assume un interesse particolare perché si è pronunciato, per la prima volta, sulla disciplina del divieto dei licenziamenti con riguardo ad una particolare figura di prestatore di lavoro: il dirigente.
Non abbiamo ora il tempo materiale di analizzare compiutamente tutta la disciplina emergenziale che a partire dal decreto Cura Italia, sino ad arrivare al Decreto Sostegni, si è occupata del blocco dei licenziamenti ma sappiamo che il blocco è ancora in vigore (a seconda delle situazioni prese in esame) sino al 30.06.2021 o 31.10.2021.
Nella vigenza del blocco gli studiosi si sono sempre interrogati sul fatto se questo riguardasse anche i dirigenti (non espressamente menzionati). Da una lettura delle norme che si sono susseguite nel tempo la parte sicuramente maggioritaria degli studiosi ha concluso per una non operatività del blocco con riguardo ai dirigenti.
Tengo a precisare, sin da subito, che stiamo parlando di licenziamenti individuali posto che le procedure di licenziamento collettivo (tra i quali rientrano anche i dirigenti sono sospese).
Il Tribunale di Roma, tuttavia, con ordinanza resa all’esito di un giudizio introdotto con ricorso Fornero, in data 26.02.2021, ha concluso per la nullità del licenziamento individuale intimato al dirigente durante il periodo di vigenza del blocco nel quale dovrebbe considerarsi ricompreso anche tale figura apicale. Il Tribunale capitolino, in sostanza, afferma che la ricomprensione del dirigente nel blocco deriverebbe da:
- un’incoerenza col fatto che il divieto opererebbe per il licenziamento del dirigente intimato all’esito di una procedura collettiva (ragione per la quale non si capirebbe il motivo per cui non lo sarebbe per il licenziamento individuale);
- il fatto che la norma richiami l’art. 3 della L. 604/66 è solo perché mira ad identificare la natura della ragione posta a base del licenziamento e non a delimitarne l’ambito soggettivo.
A mio parere tale ordinanza, seppure fonte di spunti interessanti, non tiene in debita considerazione due elementi fondamentali sulla base dei quali deve ritenersi che il legislatore emergenziale abbia inteso escludere dal blocco i dirigenti e più precisamente:
- il fatto che venga sempre fatto riferimento alla legge 604/66 che, come noto, non si applica ai dirigenti;
- Il fatto che il blocco (ad eccezione di un brevissimo periodo del Decreto Agosto) è sempre stato legato all’ammortizzatore sociale, che come noto, non si applica ai dirigenti. Sarebbe contrario allo spirito della normativa emergenziale imporre un blocco dei licenziamenti verso quei dipendenti per i quali il datore di lavoro, peraltro, non usufruirebbe di alcun sostegno da parte dello Stato.
In ultimo si osservi che l’art. 3 della L. 604/1966 richiamato in tutte le leggi è inapplicabile, per legge (art. 10) al dirigente per cui non è possibile (come osservato da qualcuno) la sospensione temporanea di un potere che non è mai esistito. A ciò si aggiunga, peraltro, che la ratio di protezione generalizzata potrebbe ammettere eccezioni per coloro che godono di un trattamento retributivo più favorevole e che possono sopperire a perdite temporanee di stipendio che è (proprio) l’esclusione di questa categoria dei lavoratori dall’ammortizzatore sociale.
In ultimo rilevo che in senso contrario, e quindi con esclusione dei dirigenti dal blocco, si è pronunciato lo stesso Tribunale di Roma con sentenza 3605 del 19.04.2021 che nello strutturato ragionamento esposto ha valorizzato, nell’ottica dell’esclusione del dirigente dal divieto, l’inapplicabilità a tale categoria del beneficio dell’ammortizzatore sociale (circostanza che rafforza il fatto che il legislatore non ha inteso includere tale categoria di prestatori di lavoro nel blocco vigente durante il periodo emergenziale).