Crediti retributivi – Decorrenza della prescrizione

Crediti retributivi – Decorrenza della prescrizione

Crediti retributivi – Decorrenza della prescrizione
Considerazioni in merito a Cassazione 6 settembre 2022, n. 26246

In questo video l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari esprime il suo parere riguardo alla sentenza della Cassazione 6 settembre 2022, n. 26246.

SINTESI DEL VIDEO

Come noto, per lustri, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, in deroga alla regola generale, è stata differita alla data di cessazione del rapporto di lavoro: dapprima in linea generale (C. Cost. 63/1966), quindi, in seguito all’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, in relazione ai soli rapporti non assistiti dalla cd stabilità reale, ovvero in relazione ai soli rapporti sottratti alla tutela della reintegrazione ex art. 18 S/L in caso di licenziamento illegittimo (C. Cost. 174/1972).

Ciò, in ragione del possibile timore (metus) di ritorsioni in capo al lavoratore che, in assenza di tutela reintegratoria, intendesse rivendicare un proprio credito in costanza di rapporto.

Con l’entrata in vigore della Legge Fornero (2012) che ha modificato radicalmente l’art. 18 S/L, prima, del Jobs Act (2015) e dei contratti a tutela crescente, in seguito, la reintegrazione è stata ridimensionata trasformandosi, nelle intenzioni del Legislatore, da tutela esclusiva in tutela residuale, se non eccezionale, rispetto a quella meramente risarcitoria.

In conseguenza di ciò ed ignorando che il licenziamento ritorsivo, quale sarebbe quello intimato in reazione a legittime rivendicazioni del lavoratore, seguita ad essere sanzionato di nullità con accesso alla tutela reintegratoria piena, la giurisprudenza di legittimità e di merito è intervenuta in più occasioni comprimendo ed estendendo, senza alcun comune principio ispiratore, la platea dei soggetti beneficiari del principio della decorrenza della prescrizione a rapporto cessato (limitatamente ai crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. Fornero).

In tale contesto va letta Cassazione 6 settembre 2022, n. 26246 che, sul presupposto non convincente dell’essere venuta meno, con la modifica dell’art. 18 S/L, l’esclusività della tutela reale, ha ribadito il principio della decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto non tanto in ragione del conseguente metus del lavoratore quanto per la condivisibile esigenza di soddisfare l’identificazione chiara e predeterminata del dies a quo della decorrenza della prescrizione.

Condivisibile esigenza di certezza del diritto che dovrebbe indurre il legislatore, preso atto delle ferite inferte dalla giurisprudenza di merito, di legittimità e, soprattutto, dal Giudice delle Leggi, alle Riforme del 2012 e 2015 ed alla comune ratio che le connotava, ad un intervento radicale e organico in tema di disciplina del licenziamento.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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