Alcune Criticità Del Decreto Rilancio (n. 34 del 19.05.2020)
Alcune Criticità Del Decreto Rilancio (n. 34 del 19.05.2020) in tema di Cassa in Deroga e Divieto di Licenziamento
Il commento dell’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sul Decreto Rilancio del 19/5/2020.
Qualche settimana fa, più precisamente il 19 maggio, è stato finalmente pubblicato quello che doveva chiamarsi “decreto aprile” ma la cui pubblicazione, per motivi evidentemente dovuti ai lavori, è stata rinviata di alcune settimane.
Le novità sono state molteplici e sono state prontamente commentate dagli operatori del settore; il mio intervento, tuttavia, si concentra sulla distonia evidente che il notevole proliferare di decreti, DPCM e quant’altro in questo periodo ha comportato con riguardo a due istituti in particolare: Cassa in Deroga (di cui all’art. 22 del vecchio Decreto Cura Italia e Divieto di licenziamento (art. 46).
Con riguardo al primo è fatto noto che per l’accesso della Cassa in Deroga il Decreto Cura Italia disponeva la necessità, per le aziende con più di 5 dipendenti, di procedere con un previo accordo sindacale. Premesso che, a mio parere, quello disciplinato dall’art. 22 è l’accordo quadro (quello tra regioni e Organizzazioni sindacali) e ciò risulta a mio modo di vedere chiaro dal tenore letterale della norma, (ma di questo parere non sono gli organi che hanno applicato l’istituto), mi preme ricordare che in sede di conversione del decreto cura Italia, con legge del 24.04.2020, il Parlamento era intervenuto su questa norma con un emendamento a mio parere importante.
Era stato previsto la non necessità dell’accordo sindacale per quei datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza COVID-19.
Se da un lato la disposizione non può non dirsi intempestiva, considerata la difficoltà per Imprese e OOSS (di fatto superata da alcune Regioni che hanno introdotto una sorta di silenzio assenso decorso un certo periodo) messe sottopressione in modo evidente stante il gran numero di richieste pervenute, dall’altro sembrava essere stato messo il punto sulla questione.
All’incirca 3 settimane dopo (il 19 maggio) è stato pubblicato il Decreto Rilancio che all’art. 70, modificando l’art. 22 della legge 27/20 (conversione Cura Italia) ha soppresso espressamente quella parte della norma introdotta dal Parlamento poche settimane prima reintroducendo l’obbligo dell’accordo sindacale anche per quelle aziende che avevano chiuso. Insomma al netto della questione politica si è trattato di un vero e proprio colpo di mano sull’operato del Parlamento.
Vi è, poi, da dire che il Decreto rilancio ha portato da 9 settimane a 14 settimane, per il periodo 23.02.2020 – 31.08.2020, la Cassa in Deroga (introducendo altre 4 settimane usufruibili dal 01.09.2020 al 31.10.2020).
Anche qui si evidenzia un chiara distonia rispetto alla modifica dell’art. 46 della L 27/20 in tema di divieto di licenziamenti che, con il Decreto Rilancio, è passata dagli originari 60 giorni a 5 mesi (fino al 17 agosto); oltre ad essere stata introdotta addirittura la facoltà di revoca di quei licenziamenti per GMO intimati nel periodo 23.02.2020 – 17.03.2020 (purché i lavoratori siano posti in Cassa) ciò che emerge è la mancanza di allineamento tra l’ammortizzatore sociale ed il divieto di licenziamento; in pratica per circa due mesi opererà il divieto (per motivi economici si intende) ma il datore dovrà sopportare i costi del lavoro a sue spese.
Viene veramente da chiedersi, con un intento evidentemente provocatorio, se il prossimo passo sarà quello di vietare alle aziende di fallire?
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