Deroga alla Clausola di Salvaguardia e Cambio d’Appalto

Deroga alla Clausola di Salvaguardia e Cambio d’Appalto

Deroga Alla Clausola Di Salvaguardia E Cambio D’appalto

In questo video l’avvocato del lavoro Valentina Manzotti dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari commenta l’ordinanza della Cassazione n. 22212 del 14 luglio 2022.

Riportiamo qui di seguito un riassunto del video.

Oggi parliamo della possibilità, per la società subentrante in un contratto di appalto, di derogare alla cd. Clausola di salvaguardia e di non assorbire, dunque, il dipendente dell’impresa uscente se privo di attitudine professionale.

La questione è affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22212 del 14 luglio 2022.

Nel caso concreto, il lavoratore dipendente della società uscente dall’appalto, condannato per traffico di stupefacenti e non assunto dalla nuova appaltatrice, ricorre in giudizio per far valere il proprio asserito diritto all’assunzione scaturente dalla clausola sociale prevista dal contratto collettivo applicato.

Le pretese del lavoratore vengono respinte sia in primo sia in secondo grado.

La corte d’appello motiva la decisione affermando che il diritto all’assunzione derivante dalle clausole sociali non è assoluto, ma incontra il limite derivante dai principi generali di sistema.

Il datore di lavoro subentrante difatti può verificare l’attitudine professionale del lavoratore che dovrebbe assorbire e, nel caso di conclamata incompatibilità a rendere la prestazione lavorativa, è giustificato ai sensi dell’art. 1218 cc a non adempiere all’obbligazione di fare prevista dal contratto collettivo a suo carico (ovverosia di assumere i dipendenti impiegati presso l’appalto dal precedente appaltatore).

In questo caso, l’attitudine professionale del lavoratore è esclusa dalla condanna definitiva per i reati commessi; reati, peraltro, qualificati da una gravità tale da incidere sul vincolo fiduciario rendendo inutile l’assunzione del dipendente.

La cassazione respinge il ricorso del lavoratore e conferma, che la garanzia della riassunzione presso la nuova impresa è elastica, in quanto il lavoratore licenziato non è titolare di un diritto soggettivo perfetto all’assunzione nei confronti della subentrante; l’operatività delle clausole di salvaguardia è limitata, ad esempio, anche quando il nuovo appalto prevede una riduzione dei servizi (Trib. Roma, sez. lav., sent. 25.05.2017, n. 4985).

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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