Diffamazione Chat Privata e Licenziamento per Giusta Causa

Diffamazione chat privata e minacce. Critica al giudizio di insussistenza del fatto contestato

Il commento dell’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari su un caso di Diffamazione Chat Privata e minacce. Con sentenza 16 ottobre 2019 il Tribunale di Firenze ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa impugnato e ordinato la reintegrazione del dipendente cui era stato contestato di avere indirizzato, su una chat privata tra colleghi (“amici di lavoro”), messaggio offensivo, con connotati razzisti e minatori, nei confronti di un superiore gerarchico e di altri colleghi.

 

Il fatto non era in contestazione in quanto ammesso né si faceva questione di modalità, perfettamente lecite, attraverso le quali il datore era venuto a conoscenza dell’episodio. Il Tribunale, fatto esplicito riferimento alla distinzione operata dalla Cassazione, sotto il profilo della valutazione del fatto contestato, tra le offese rivolte con il mezzo di strumenti informatici con accesso illimitato (Cass., 10280/18) ovvero privati e, quindi, con accesso limitato (Cass., 21965/18), ha dichiarato l’insussistenza del fatto contestato, trattandosi di messaggi vocali indirizzati ad un gruppo chiuso e, quindi, insuscettibile di diffusione all’esterno equiparabili a corrispondenza privata. L’abnormità, a giudizio di chi scrive, di una tale conclusione, risulta ben chiara dalla motivazione con la quale Tribunale e Corte d’Appello di Milano hanno definito fattispecie in tutto e per tutto sovrapponibile a quella in commento, attribuendo alla natura privata della chat rilevanza sotto il profilo della proporzionalità del licenziamento e, non anche, della sussistenza del fatto contestatoè più corretto rappresentare gli accadimenti come se la stessa espressione fosse stata manifestata nel corso di una cena tra quelle 25 persone e uno degli ospiti avesse poi comunicato all’esterno l’accaduto (Trib. Milano, 29.11.2017); all’azienda non è imputabile alcunchè di illecito in quanto soggetto notiziato ab externo ad opera di uno dei partecipanti allarmato, pentito o in disaccordo, il movente non interessa… il che è quanto basta per demolire la garanzia di assoluta riservatezza… un canale di tal fatta è potenzialmente in grado di tracimare assecondando tanto variabili quanto imprevedibili forme di diffusione sociale, palesandosi in questo modo la potenziale offensività di un portale in linea di principio caratterizzato sì da basi di segretezza ma pur sempre in grado di dilagare all’esterno (App. Milano, 25.05.2018). Non si vede, insomma, come possa negarsi natura diffamatoria alle offese rivolte ad un collega in un contesto frequentato da una pluralità di altri colleghi sul solo presupposto che il destinatario di quelle offese ne sia escluso: a non pare un’aggravante, non certo un’esimente.

Non esitate a contattare l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari, per una consulenza.

 

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