I Presupposti del Distacco Lavoratore – Cassazione 19413/2020
I Presupposti Del Distacco Lavoratore – Cass. 19413/2020
Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla sentenza della cassazione n. 19413 del 17 settembre 2020 in cui la Corte si è espressa con riguardo ai requisiti che legittimano il distacco del lavoratore.
Riportiamo qui di seguito il testo del video.
Con la sentenza n. 19413 del 17 settembre 2020 la Corte di Cassazione si è espressa con riguardo ai requisiti che legittimano il distacco del lavoratore.
Sotto il profilo dell’interesse del distaccante, la Corte ha evidenziato che tale può essere, anche in un momento di temporanea crisi aziendale, quello all’incremento della polivalenza professionale individuale del lavoratore, nell’attesa di una ripresa produttiva e al fine di non disperdere il patrimonio professionale del dipendente.
A parere della Suprema Corte, proprio le diverse mansioni assegnate presso il distaccatario costituiscono indice sintomatico del perseguito incremento della polivalenza professionale del dipendente e la prova di tale interesse è carico del datore di lavoro.
La Corte ha chiarito che l’interesse del distaccante può anche essere di natura non strettamente economico patrimoniale ma anche solidaristica purchè non si traduca in una mera somministrazione di lavoro altrui.
Quanto, invece, al requisito della temporaneità, la Corte ha concluso per l’irrilevanza della circostanza che la crisi aziendale fosse cessata prima del termine del distacco, atteso che l’interesse è stato individuato nell’incremento della polivalenza professionale del lavoratore.
La Corte ha, dunque, ritenuto giustificato il breve lasso di tempo tra la cessazione della crisi aziendale e la fine del distacco.
Per ogni approfondimento rimaniamo a vostra disposizione.