Illegittimità Licenziamento per Sopravvenuta Inidoneità

Illegittimità Licenziamento per Sopravvenuta Inidoneità

Illegittimità del Licenziamento per Sopravvenuta Inidoneità alla Mansione

Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 9158 del 21 marzo 2022 relativa a un licenziamento illegittimo intimato per inidoneità al servizio.

Riportiamo qui di seguito il testo del video.

Con la sentenza n. 9158 del 21 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze rese dal Tribunale di Reggio Calabria, prima, e della Corte d’Appello della stessa città, poi, che avevano ritenuto illegittimo un licenziamento intimato per inidoneità al servizio atteso che il datore di lavoro non aveva offerto la prova dell’impossibilità di adibire il lavoratore anche a mansioni inferiori.

Nel decidere il ricorso la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi di diritto già sanciti.

In primo luogo, ha richiamato quello in base al quale la dichiarazione di inidoneità fisica all’esito della procedura prevista dall’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori non ha carattere di definitività e ben può il giudice del merito giungere a diverse conclusioni sulla base della disposta CTU.

Secondariamente ha ribadito che in forza di quanto disposto dall’art. 42 d.lgs. 81/2008 grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impiegare il lavoratore divenuto inabile anche in mansioni equivalenti o inferiori.

Fatte le premesse di carattere sistematico e venendo al caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, vista l’inidoneità del lavoratore solo ad alcune delle mansioni rientranti nel livello assegnato e considerata evidente la mancanza di allegazione dell’impossibilità di adibirlo ad altre mansioni, dovesse applicarsi la tutela reintegratoria ex comma 7 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

La Corte ha, infatti, rammentato che il licenziamento, intimato per inidoneità fisica accompagnato dalla violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore a possibili mansioni alternative, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione suscettibile di reintegrazione, possibile quando risulti manifestamente insussistente il fatto posto alla base del licenziamento.

La manifesta infondatezza, dovendosi riferire ad assenza dei presupposti del recesso evidente e facilmente verificabile tale da renderlo pretestuoso, può ricorrere anche nel caso di evidente mancanza di allegazione dell’impossibilità di riutilizzare il lavoratore in altre mansioni anche inferiori.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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