Impugnativa Licenziamento Allegata a PEC e Firma Digitale Lavoratore
Impugnativa Licenziamento Allegata a PEC e Firma Digitale Lavoratore
Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari su una recente ordinanza del Tribunale di Monza del 29 gennaio 2020.
Riportiamo qui di seguito il testo del video.
Il tema di oggi riguarda l’inidoneità a soddisfare i requisiti di forma previsti dall’art. 2702 c.c. della scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa del licenziamento allegata alla PEC dell’avvocato quando priva della sottoscrizione digitale del lavoratore.
È da tempo che il nostro studio fa proprio questo orientamento che oggi trova conforto non solo in dottrina ma anche in giurisprudenza.
Il Tribunale di Monza, infatti, con ordinanza del 29 gennaio 2020 ha coerentemente ritenuto che è la sottoscrizione digitale che attribuisce ai segni grafici riprodotti nella scansione il significato stesso di dichiarazione, collegando la sua emissione al sottoscrittore digitale.
Laddove, invece, la scansione non sia stata sottoscritta digitalmente, essa conserva la natura di mera copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, la cui efficacia probatoria sussiste solo nei casi espressamente previsti dall’art. 22 del Codice dell’Amministrazione digitale.
In conclusione, la scansione di impugnativa cartacea di licenziamento, affinché possa avere la validità e l’efficacia della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c., sembra dover possedere alternativamente o la sottoscrizione con firma digitale del lavoratore o essere accompagnata da valida attestazione di conformità da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La trasmissione a mezzo PEC, infatti, certifica solo l’avvenuta spedizione e ricezione del messaggio e non anche la conformità degli allegati, i quali necessariamente dovranno essere sottoscritti digitalmente per assumere valore di atto scritto.
ALLEGATI
Ordinanza del Tribunale di Monza
Articolo di Dottrina