Impugnazione di licenziamento via PEC Ordinanza Tribunale di Monza
Impugnazione di licenziamento via PEC
Il Tribunale di Monza cambia rotta ma perde la bussola
Il commento dell’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sull’Ordinanza del Tribunale di Monza dell’08.04.2021
Riportiamo qui di seguito un breve riassunto del video.
Dopo aver affermato, con motivazione ineccepibile (ordinanza 29.01.2020 successivamente confermata da Trib. Palermo, ord. 26.10.2020, n. 36015), che l’impugnazione di licenziamento allegata alla pec del difensore ma non sottoscritta digitalmente (mera scansione di originale cartaceo) non soddisfa il requisito della forma scritta e, dunque, è inidonea ad impedire la decadenza ex art. 6, L. 604/66, il medesimo giudice (dott.ssa Luisa Rotolo), probabilmente condizionato da successivi provvedimenti di segno contrario (in particolare Trib. Roma, 20.10.2021, n. 36015) e dall’impatto, obiettivamente devastante nella pratica quotidiana, della sua prima decisione, ha mutato completamente rotta.
Con l’ordinanza 08.04.2021 in commento il Tribunale di Monza, premesso che a norma dell’art. 6, L. 604/66, l’impugnativa stragiudiziale di licenziamento va effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore senza l’adozione di formule sacramentali conclude con un ossimoro testualmente affermando che nell’impugnazione vi sarebbe piena libertà di forma purchè sia osservato il requisito della forma scritta.
Evidente, a noi pare, come il giudice monzese, al pari del collega romano, confonda l’idoneità a rendere nota la volontà del lavoratore che si riferisce al contenuto dell’impugnazione che, come noto, non necessita di formule sacramentali, con la forma che la legge richiede, scritta, ad substantiam: quanto a dire sottoscrizione autografa o digitale a seconda che l’impugnazione avvenga con scrittura privata o con riproduzione elettronica di originale cartaceo.
Leggi l’ordinanza del Tribunale di Monza 08.04.2021
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