Impugnazione licenziamento via mail a mezzo PEC
Intervento dell’avvocato del lavoro Cesare Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari
L’introduzione della posta elettronica certificata nel nostro sistema, ha comportato una lunga serie di vantaggi in ordine alla comodità, velocità, e sicurezza nella corrispondenza. La comodità dell’invio e la sostanziale immediata conferma della ricezione, hanno determinato il successo di questo mezzo informatico che oggi è certamente il più utilizzato per comunicazioni tra soggetti titolari di casella di posta elettronica certificata, anche perché legalmente equiparato alla raccomandata.
Il sistema tuttavia, se non conosciuto correttamente o non usato con attenzione, si presta ad errori che potrebbero avere anche effetti fatali.
È bene ricordare infatti, che se il sistema certifica l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, e quindi in grado d’individuare con certezza, sia il mittente che il destinatario, non può invece certificare la conformità degli atti allegati, che dovranno dunque, essere sottoscritti digitalmente per assumere il valore di atto scritto.
Senza firme elettroniche infatti, si sarà in presenza di una semplice scansione, di una semplice copia fotostatica di un documento, che non potrà produrre gli effetti giuridici dell’atto scritto, in quanto appunto privo di sottoscrizione originale.
La questione non è di poco conto. Si pensi ad esempio alla impugnazione del licenziamento trasmessa via PEC come allegato semplice e dunque privo di sottoscrizione valida del lavoratore.
L’impugnazione sarebbe improduttiva di effetti giuridici con la conseguenza della decadenza della facoltà di impugnare il licenziamento. Le cose non cambierebbero nemmeno se la lettera allegata alla PEC, fosse digitalmente firmata dal difensore, perché mancherebbe in ogni caso la sottoscrizione del lavoratore licenziato, e si verterebbe nella fattispecie, dell’impugnazione sottoscritta dal solo difensore, con le arcinote conseguenze in tema di decadenza in assenza di idonea procura scritta.
Neppure è possibile che l’avvocato attesti digitalmente la conformità all’originale analogico a sue mani della scansione, perché tale facoltà l’avvocato può esercitare solo all’interno del processo.
Affinchè sia efficace la lettera di impugnazione trasmessa via PEC come allegago, vi è la necessità che sia sottoscritta digitalmente dal lavoratore.
Sul punto ovviamente vi sono tesi contrastanti che tuttavia non sembrano superare lo scoglio della necessità della sottoscrizione autografa del dipendente, o più correttamente della riferibilità certa al lavoratore e della genuinità dell’atto, che come noto non possono essere provate a posteriori.
Non potrà ad esempio sostenersi che la facoltà della PEC di certificare l’identità del mittente, si trasmetta anche agli atti, che invece hanno una loro autonomia e possono spiegare effetti giuridici solo in presenza di una corretta sottoscrizione digitale.
Sul punto, una recente sentenza della corte d’appello di Milano, ha escluso la possibilità che la PEC possa avere l’effetto di sanare la carenza di regolare sottoscrizione elettronica degli atti ad essa legati.
La stessa sentenza, ha infatti giudicato improcedibile un ricorso in appello trasmesso a mezzo PEC dall’avvocato, ma sottoscritto con un certificato digitale scaduto. Anche solo ragioni di prudenza dunque suggeriscono di affidare simili atti alle poste magari utilizzando la PEC per anticiparne il contenuto, in questo modo si eviterà il rischio di incorrere in pericolose decadenza.