Impugnazione di Licenziamento via PEC – Occorre Rigore

Impugnazione di Licenziamento via PEC – Occorre Rigore

Impugnazione di licenziamento via PEC
In applicazione dei principi generali occorre essere rigorosi

In questo video l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari esprime il suo parere riguardo alla sentenza della Cassazione del 16.03.2022, ord. n. 8535.

SINTESI DEL VIDEO

Sull’idoneità dell’impugnazione di licenziamento allegata alla pec ma non sottoscritta digitalmente (mera scansione di originale cartaceo) ad impedire la decadenza ex art. 6, L. 604/66 e a soddisfare il requisito della forma scritta, dottrina e giurisprudenza di merito non sono state in grado, ad oggi, di prendere una posizione definitiva. Parrebbe prevalere, peraltro, la tesi della piena libertà di forma (Tribunale di Monza, ordinanza 08.04.21 e Trib. Roma, 20.10.2021, n. 36015) che, a giudizio di chi scrive, confonde l’idoneità a rendere nota la volontà del lavoratore che si riferisce al contenuto dell’impugnazione, con la forma che la legge richiede, scritta, ad substantiam, quanto a dire con sottoscrizione autografa o digitale a seconda che l’impugnazione avvenga con scrittura privata o con riproduzione elettronica di originale cartaceo.

Ora Cass. 16.03.2022, ord. n. 8535, interviene in argomento, benchè in ambito diverso, dichiarando valida la notifica via pec di cartella esattoriale in formato pdf (senza firma digitale) sulla scorta dei seguenti principi: (i) la mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta l’invalidità dell’atto in quanto (ii) l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo solo ove prevista dalla legge (il che, per la cartella esattoriale, non è).

Applicati i medesimi principi all’impugnazione di licenziamento deve concludersi, una volta di più, per la correttezza della tesi rigorosa e rispettosa dei principi generali in tema di forma scritta: l’impugnazione allegata alla pec va sottoscritta digitalmente pena la decadenza per difetto del requisito della forma scritta.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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