Indennità Sostitutiva Reintegrazione: Quando NON Spetta

Indennità Sostitutiva Reintegrazione: Quando NON Spetta

Il commento dell’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari all’ordinanza della Cassazione n. 10721 del 17 aprile 2019.

 

L’obbligazione del datore di lavoro al pagamento dell’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto di cui all’art. 18 L. 300/70 si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore; ne consegue che in tutti i casi in cui l’obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per fatto non imputabile al datore di lavoro non è dovuta, in alternativa, neanche l’indennità sostitutiva.

Questo il principio dettato dalla Cassazione con ordinanza 17 aprile 2019, n. 10721 a definizione di un lunghissimo giudizio in pendenza del quale il lavoratore, impugnato il licenziamento e richiesta, con l’atto introduttivo, l’indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione, aveva ottenuto la pensione. La Cassazione confermava la sentenza d’appello che, sul presupposto dell’avvenuto conseguimento della pensione da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, aveva negato l’indennità sostitutiva di un’impossibile reintegrazione. Un’ipotesi sovrapponibile riguarda l’impugnazione giudiziale di un licenziamento al quale segua un secondo licenziamento che non venga impugnato nel termine di decadenza (Cass., 14426/2000).

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