Licenziamento del Dipendente Infedele Avvocato Del Lavoro Alessandro Tonelli

Licenziamento Dipendente Infedele

Il commento dell’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari in merito all’obbligo di fedeltà e al licenziamento dipenente infedele, rispetto anche a due sentenze della Cassazione: la n. 24014 del 12.10.2017 e la n. 11181 depositata il 23.04.2019.

 

L’obbligo di fedeltà è uno dei principi cardine del diritto del lavoro e, come noto, è espressamente disciplinato dall’art. 2105 del codice civile che impone in capo al lavoratore un generale divieto di porre in essere condotte atte a recare pregiudizio al datore di lavoro.
La disciplina normativa prevede, poi, un espresso divieto di svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro e rispettare quello che è definito obbligo di riservatezza.
Molto spesso sentiamo parlare di infedeltà aziendale sotto il profilo del furto/impossessamento da parte del lavoratore di beni di proprietà dell’azienda.
Se da un lato può apparire quasi banale dire che il furto sia di per sé condotta sufficiente a fondare la legittimità del licenziamento, non è altrettanto scontato dire che in passato si era formato una corrente di pensiero in alcuni Tribunali di merito che riteneva illegittimo il licenziamento quando il furto fosse di modico valore, corrente che oggi non pare trovare più seguito.
A questo proposito mi pare interessante richiamare la sentenza n. 24014 del 12.10.2017 con la quale la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato ad un dipendente che aveva sottratto beni del valore di € 9,80 aveva precisato come la tenuità del danno patrimoniale passi in secondo piano a fronte del valore sintomatico che la condotta del lavoratore assume rispetto a suoi futuri comportamenti.
Interessante appare la recente sentenza n. 11181 depositata il 23.04.2019 ove la Cassazione è stata chiamata a valutare la legittimità di un licenziamento intimato ad una dipendente impiegata presso la cassa di un esercizio commerciale che aveva omesso di consegnare ai clienti alcuni buoni sconto che, successivamente, erano da questa stati consegnati al marito (che li aveva utilizzati per effettuare alcuni acquisti).
La Corte d’Appello di Catanzaro aveva riformato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente che era stato reintegrato. La Cassazione, nel confermare la sentenza resa dalla Corte d’Appello ha richiamato quel solido principio in base al quale:

la gravità della condotta legittima il licenziamento quando è tale da ledere l’elemento fiduciario, indipendentemente da una valutazione economica del danno causato alla datrice di lavoro.

Si tratta evidentemente di un’applicazione del tutto corretta e coerente del principio del richiamato obbligo fedeltà.

Non esitate a contattare lo Studio Legale Lavizzari per una consulenza dai nostri avvocati del lavoro.

 

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