Licenziamento Disabile e Comporto: Commento a Sentenza Tribunale di Lodi

Licenziamento Disabile e Comporto: Commento a Sentenza Tribunale di Lodi

Licenziamento Disabile per Superamento Periodo di Comporto (Sentenza Tribunale di Lodi n. 19 del 12 settembre 2022)

In questo video l’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari parla del Licenziamento Disabile per Superamento Periodo di Comporto, prendendo spunto da alcune più o meno recenti sentenze di merito ed in particolare, da ultimo, la sentenza 19 del 12 settembre 2022 pronunciata dal Tribunale di Lodi.

Riportiamo qui di seguito un riepilogo del video.

Il giudice si è trovato ad affrontare il caso di un lavoratore affetto da handicap, con un grado di invalidità del 67%, che era stato licenziato per avvenuto superamento del periodo di comporto contrattualmente stabilito.

Il lavoratore impugnava il licenziamento chiedendo per superamento periodo di comporto che ne venisse dichiarata oltre che l’illegittimità la natura discriminatoria, nel caso di specie indiretta, in quanto gran parte delle sue assenze per malattia sarebbero da ricondurre alla patologia invalidante e la norma contrattuale, non prevedendo alcuna distinzione per il lavoratore portatore di handicap, questi sarebbe in una condizione di particolare svantaggio rispetto agli altri lavoratori perché costretto ad un numero di assenze superiore rispetto alla generalità dei lavoratori. Il ricorrente, pertanto, richiamava la nota direttiva europea 2000/78, recepita dal D.lg 216/03 chiedendo che venissero esclusi dal computo del comporto i periodi di assenza che trovino origine diretta nella patologia.

Ricordo che, tuttavia, parte della giurisprudenza aveva già visto accogliere domande come quella che ci occupa. Cito, da ultimo, il Tribunale di Verona con sentenza del 21.03.2021 che aveva concluso per la sussistenza di una discriminazione indiretta per l’ipotesi in cui il CCNL preveda un periodo di comporto uguale per i lavoratori disabili e quelli normodotati.

Il Tribunale di Lodi, invece, è di parere contrario affermando che, seppure in linea generale ed astratta, non vi sono ragioni nell’ordinamento italiano per un trattamento diverso con riguardo alle conseguenze sulla stabilità del rapporto legate alla durata della malattia ponendo l’attenzione sulla differenza che vi è tra malattia e disabilità posto che la seconda sola pregiudica lo svolgimento dell’attività lavorativa mentre la prima riguarda difficoltà funzionali.

Il giudice precisa, altresì, che per ipotizzarsi una discriminazione indiretta dovrebbe doversi dire che in caso di malattia di un lavoratore disabile vi sia un trattamento meno favorevole di un altro lavoratore.

Il giudice conclude affermando che a fronte di un così lungo periodo di comporto (nel caso di specie erano 15 mesi nei precedenti 36) escluderne periodi di malattia legati alla disabilità si risolverebbe in un onere sproporzionato per il datore costringendolo a protrarre irragionevolmente il rapporto con un lavoratore non in grado di garantire la prestazione per un periodo sufficientemente continuativo.

La sentenza del Tribunale di Lodi si pone in realtà in continuità con alcune recentissime altre sentenza, Tribunale di Bologna n. 230 del 19.05.2022 (che aveva precisato come non si potesse parlare di discriminazione, sempre in via astratta, considerate le cautele che assistono il rapporto di lavoro con il soggetto disabile precisando come sono le parti sociali ad individuare in che misura possa riversarsi sul lavoratore il rischio dell’assenza dal  lavoro del dipendente per malattia – Tribunale di Vicenza 26.04.2022 che nel respingere la domanda ha precisato come la nozione di disabilità introdotta dalla direttiva comunitaria non preveda una tutela assoluta del lavoratore disabile dovendosi salvaguardare il bilanciamento degli interessi contrapposti).

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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