Licenziamento Disciplinare e Tutela Reintegratoria: Fine della Discrezionalità del Giudice

Licenziamento disciplinare – Si consolida definitivamente (?) la giurisprudenza in tema di difetto di proporzionalità e tutela meramente risarcitoria applicabile

Il commento dell’avvocato del Lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla sentenza della Cassazione 28 gennaio 2020, n. 1891 in cui si consolida definitivamente (?) la giurisprudenza in tema di difetto di proporzionalità e tutela meramente risarcitoria applicabile.

Abbiamo già più volte trattato il tema della tutela applicabile ed in concreto applicata in caso di giudizio di illegittimità, per sproporzione, del licenziamento disciplinare in seguito alla limitazione apportata alle ipotesi di reintegrazione previste dall’originario art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e disposta prima con la Riforma Fornero (L. 92/2012), successivamente e con maggior incidenza, con il Jobs Act (D.Lgs. 23/2015). 

La ratio delle due successive Riforme, evidentissima nel senso di limitare, sino ad abolirla, la discrezionalità con la quale il giudice poteva disporre la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato è stata, in principio, mal digerita ed aggirata dai giudici con il ricorso a giudizio di insussistenza del fatto contestato collegata a valutazione di difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata. 

Nel tempo sono intervenute numerose decisioni che, sotto diversi e concorrenti profili, hanno ricondotto la materia nei confini dettati dal Legislatore della Riforma con il riconoscimento del carattere eccezionale della tutela reintegratoria sino ad escludere ogni valutazione di proporzionalità dal giudizio di insussistenza del fatto contestato. 

Ebbene ora, a conclusione dell’iter che s’è descritto, interviene Cass., 28 gennaio 2020, n. 1891, a noi pare definitivamente, confermando come consolidato il più recente orientamento e, soprattutto, ribadendo i seguenti principi: 

(1) non è consentita interpretazione analogica estensiva delle fattispecie tipizzate nel CCNL e nel codice disciplinare applicabili come meritevoli di mera sanzione conservativa per ricomprendervi, nemmeno all’esito di giudizio di minor gravità, ipotesi che non vi siano espressamente contemplate (di qui, ad esplicito superamento di Cass., 2692/2015, il riferimento implicito a Cass., 28098/2018 e l’espresso richiamo alla successiva Cass., 19578/2019); 

(2) in rispetto della ratio del nuovo regime la tutela reintegratoria presuppone l’abuso consapevole del potere disciplinare implicando una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo derivante o dalla insussistenza o dalla riconducibilità, tra le fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare sanzione espulsiva, del fatto contestato (di qui l’espresso richiamo a Cass., 12365/2019).

La perentorietà della motivazione unita al richiamo a precedenti specifici ed alla ratio della novella del 2012 dimostra la (ribadita) volontà della Corte Suprema di porre definitivamente un freno all’esercizio, di cui spesso i giudici del merito hanno abusato, del potere discrezionale in tema di tutela applicabile in caso di accertata illegittimità di licenziamento disciplinare. Da ultimo, nello stesso senso, si segnala Cass., 10 febbraio 2020, n. 3076.

Non esitate a contattare l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari, per una consulenza.

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