Licenziamento Disciplinare Reintegrazione e Conseguenze della Tardività della Contestazione
Licenziamento Disciplinare – Reintegrazione In Caso Di Mancato Rispetto Del Termine Previsto In Ccnl Per La Comminazione Di Sanzioni Disciplinari. Quid Iuris Se Il Ccnl Non Contiene Un Tale Termine?
Intervento dell’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari
Nel decidere fattispecie sintetizzata nel titolo (irrogazione di licenziamento disciplinare trascorso il termine previsto dal CCNL Settore Gas a pena di accoglimento delle giustificazioni) dettando il principio secondo il quale, nel caso, all’accoglimento delle giustificazioni fornite dal dipendente per astratta previsione pattizia consegue declaratoria di insussistenza del fatto contestato con applicazione della sanzione (reintegrazione) di cui al quarto comma dell’art. 18 Legge 300/70, la Cassazione in commento (sentenza 11 aprile 2018, n. 21569) affronta incidentalmente il diverso caso di licenziamento disciplinare irrogato, con ritardo anche irragionevole, in fattispecie regolata da CCNL che non preveda analogo, specifico termine, con espresso richiamo a Cassazione, SSUU, 27 dicembre 2017, n. 30985 (già commentata sul nostro blog) di cui, pertanto, consolida l’innovativo principio di segno diametralmente opposto che sottrae alla tutela reintegratoria, a condizione che il fatto storico contestato sussista, il licenziamento disciplinare giudicato tardivamente irrogato.
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