Licenziamento in Violazione Art. 2110 Comma 2 Codice Civile

Licenziamento in Violazione Art. 2110 Comma 2 Codice Civile

Licenziamento in Violazione Dell’art. 2110, Comma 2, Cod. Civ. | Tutela Applicabile al Dipendente di Datore con Meno di 16 Dipendenti

In questo video l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari esprime il suo parere riguardo alla sentenza della Corte di Cassazione 27334 del settembre 2022 .

SINTESI DEL VIDEO

In primo grado (Tribunale di Reggio Emilia), accertato che parte delle assenze non erano computabili ai fini del comporto in quanto dovute ad infortunio sul lavoro, l’impugnazione introdotta con Rito Fornero veniva accolta (sia in fase sommaria che in fase di opposizione) con declaratoria di nullità del licenziamento e condanna del datore alla reintegrazione e al risarcimento del danno ex art. 18, commi 4 e 7 S/L.

In secondo grado la Corte d’Appello Bologna, in parziale accoglimento del reclamo della società datrice, dichiarava l’illegittimità del licenziamento con condanna della datrice al risarcimento del danno (6 mensilità) ex art. 8 L. 604/1966 (6 mensilità) dettava il seguente principio di diritto: “

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, sulla premessa del carattere di norma imperativa dell’art. 2110, comma 2, cod. civ. e conseguente sanzione di nullità (non già di illegittimità/annullabilità) del licenziamento disposto in violazione, ha dettato il seguente principio di diritto: “le conseguenze della nullità del licenziamento disposto in violazione dell’art. 2110, comma 2, cod. civ., sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7 dell’art. 18 L. 300/70 che, a sua volta, rinvia al comma 4 del medesimo articolo quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”.

Opinare diversamente, sostiene la SC, ovvero considerare soggetto alla disciplina speciale di cui al comma 7 dell’art. 18 L. 300/70 (tutela reale piena) i soli rapporti in regime di tutela reale, comporterebbe l’irragionevole conseguenza di accordare la maggiore tutela reale piena (secondo le regole del diritto comune ed ex comma 1 dell’art. 18 L. 300/70) ai lavoratori in regime di tutela obbligatoria. 

La Corte si è espressa nel campo di applicazione della Legge Fornero. Occorrerà ora attendere di vedere come la giurisprudenza affronterà la medesima questione per i rapporti sorti post 7 marzo 2015 soggetti al diverso regime delle Tutele Crescenti.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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