Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo – Criteri Di Scelta – Avv Alessandro Tonelli
Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo – Criteri Di Scelta – Avvocato Alessandro Tonelli
Commento dell’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari focalizzato sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, più precisamente, sui profili di legittimità relativi all’individuazione dei dipendenti da licenziare.
L’avvocato Alessandro Tonelli commenta una recente sentenza, la n. 22672 del 25.09.2018, in cui la Cassazione sembra avere assunto una posizione meno intransigente rispetto alla legge 223/91, soprattutto chiarendo che nell’ipotesi di licenziamenti individuali i criteri di cui alla legge 223 non sono automaticamente applicabili.
Trascizione del video:
È fatto noto che l’azienda possa procedere, in determinati casi ed al verificarsi di determinate situazioni, a riduzioni più o meno rilevanti del personale.
Ferme le statuizioni previste dalla legge 223/91 che disciplina i cd. licenziamenti collettivi, ovvero l’ipotesi in cui l’azienda decida di procedere con più di 4 licenziamenti in 120 giorni, nel corso di questi ultimi anni la giurisprudenza è parsa volere, in modo più o meno esplicito, affermare che i criteri dettati dalla 223 ai fini dell’individuazione dei dipendenti licenziabili, siano i più corretti da applicare anche nel caso di licenziamenti individuali.
A ben vedere, tuttavia, ai fini della legittimità di questi tipi di licenziamento è sufficiente che le ragioni poste alla base siano reali ed effettive e che la scelta del dipendente venga effettuata secondo i principi di correttezza e buona fede.
Dare una diversa interpretazione pretendo di applicare i criteri della 223 non come eventuali ma come necessari, nell’ipotesi di licenziamento per GMO è a mio modo di vedere errato.
Osservo che con una recente sentenza, la n. 22672 del 25.09.2018, la Cassazione sembra avere assunto una posizione meno intransigente soprattutto chiarendo che nell’ipotesi di licenziamenti individuali i criteri di cui alla legge 223 non sono automaticamente applicabili.
Nel caso di specie la società, che disponeva di più punti vendita, a seguito della chiusura di uno di questi aveva provveduto a licenziarne i dipendenti in forze. La Cassazione ha precisato come in caso di ristrutturazione aziendale riferita ad un’unica unità produttiva, non appaia contraria a buona fede la scelta aziendale di limitare agli addetti di tale unità la platea dei lavoratori colpiti da licenziamento ove risulti l’impossibilità di ricollocarli.
A mio modo di vedere con la sentenza in oggetto la Cassazione applica in modo coerente e preciso le disposizioni in tema di GMO evitando l’applicazione di teorie restrittive della libera scelta aziendale, che rischiano di limitare oltremodo le scelte dell’imprenditore.
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