Limiti alla Responsabilità del Committente per Debiti Contratti dall’Appaltatore
Limiti alla Responsabilità del committente per i debiti contratti dall’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori – alcune recenti pronunce giurisprudenziali
In questo video l’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari si sofferma su alcune recenti pronunce giurisprudenziali in merito, come la sentenza 444 del 2019, la 10.354 del 2016 e la 3021 del 10 febbraio del 2020.
Riportiamo qui di seguito il testo del video.
Oggi non mi occupo di una sentenza nello specifico quanto piuttosto di un argomento più generale ovvero la responsabilità del committente per i debiti contatti dall’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori norma, oltre che essere disciplinata nel codice civile all’articolo 1676, è disciplinata soprattutto nel decreto legislativo 276 del 2003, meglio conosciuto come legge Biagi e più precisamente nell’articolo 29.
Questa norma che è stata oggetto negli anni di notevoli modifiche, ampliamenti e riduzioni, da ultimo nel 2017 con l’abrogazione del beneficium excussionis, prevede una generale responsabilità da parte del committente per i debiti contratti dall’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori per quelli che sono i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e quelli che sono i premi assicurativi, obbligo solidale che ha una durata entro due anni dalla cessazione dell’appalto.
Si tratta di una norma di ampia portata, che ovviamente coinvolge il committente, quindi impone al committente di scegliere adeguatamente l’appaltatore e che espone quindi il committente a richieste di adempimento nel caso, è un esempio tipico, l’appaltatore non provveda a pagare quei lavoratori che sono impiegati nell’appalto.
A mio parere questa norma ha sollevato, soprattutto negli ultimi anni, un particolare interesse con riguardo alla locuzione al termine trattamenti retributivi. È opportuno precisare che il committente, non è una responsabilità oggettiva quella prevista dall’articolo 29, il committente non è tenuto a risarcire danni causati ad esempio dall’appaltatore per varie ragioni, possono essere diverse, nei confronti del lavoratore, ma è responsabile limitatamente a quelli che sono i trattamenti retributivi, retribuzioni e tfr.
Si è discusso su certe voci retributive oggetto di dibattito giurisprudenziale se operi questa responsabilità solidale e ha colto la mia attenzione la questione relativa all’indennità sostitutiva delle ferie, senza addentrarmi oltre su quale sia l’istituto dell’indennità sostitutiva delle ferie per evidenti ragioni di tempo non ritengo di addentrarmi, ma alla domanda se il committente sia anche responsabile in solido per le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie da parte dell’appaltatore, a mio modo di vedere la risposta non può che essere negativa.
C’è stato un dibattito giurisprudenziale, ma ritengo di aderire a quella corrente giurisprudenziale, i vari tribunali di merito, della cassazione con la sentenza 444 del 2019 la 10.354 del 2016 e da ultimo con la 3021 del 10 febbraio del 2020 e precisano come la responsabilità solidale non si applichi per quelle somme che abbiano cosiddetta natura mista e correttamente, così come precisano le sentenze di merito e di legittimità, la indennità sostitutiva delle ferie ha natura mista, un elemento che si può definire retributivo, legato a sinallagma contrattuale, è un elemento assolutamente risarcitorio, addirittura una parte della giurisprudenza la ritiene solo risarcitorio, ma un elemento come dicevo è assolutamente risarcitorio dovuto al fatto che viene erogata dall’appaltatore, dal datore di lavoro, al dipendente per ristorarlo insomma per risarcirlo per non aver potuto godere in un determinato periodo delle ferie.