Legittimità Modifica Mansioni Dirigente

La Modifica Mansioni Dirigente è Legittima?

Il commento dell’avvocato del lavoro Milano Alessandro Tonelli dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sul rinnovo del CCNL Dirigenti Industria (del luglio 2019) e sulla sentenza  1067 del 01.07.2019 del Tribunale di Milano, che si è pronunciata sulla modifica mansioni di un dirigente di Banca che assumeva essere stato demansionato.

 

Abbiamo avuto modo, di recente, di pubblicare una brevissima nota sul rinnovo del CCNL Dirigenti Industria (del luglio scorso) che ha comportato alcune interessanti modifiche specie in tema di trasferimento e indennità supplementare.

Oggi il mio commento si focalizzerà sulla modifica, e conseguente legittimità, delle mansioni affidate al dirigente di azienda.

Non mi pare necessario dilungarmi oltre sulla particolarità del ruolo dirigenziale rispetto a quello del lavoratore subordinato, differenza che si manifesta in modo evidente per quel che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro e le tutele in caso di licenziamento illegittimo.

Una peculiarità del ruolo del dirigente risiede nel fatto che i contratti collettivi che lo riguardano non disciplinano, né prevedono, una suddivisione di livelli ragione per cui vi è da chiedersi cosa succede nel caso di modifica delle mansioni dirigenziali anche alla luce del riformato art. 2103 c.c.

Il problema è stato di recente affrontato dal Tribunale di Milano che, con la sentenza 1067 del 01.07.2019 si è pronunciata sul caso di un dirigente di Banca che assumeva essere stato demansionato.

Il Tribunale compie un puntuale excursus sulla disciplina dello ius variandi precisando come questo sia collegato, generalmente, ad un duplice limite: il primo la nozione di categoria (dirigente, quadro, impiegato ecc.), il secondo la nozione di inquadramento.

Il Giudice precisa come nel caso dei CCNL dirigenti, ove non è prevista la differenziazione di inquadramento, il limite resta quello della categoria per cui il datore può adibire il dirigente a qualsiasi mansione purché di contenuto dirigenziale.

Mi pare, seppure apparentemente semplice, una precisazione di non poco rilievo quella effettuata dal Giudice meneghino e, tuttavia, coerente con il dettato normativo del 2103 c.c.

In linea teorica è, pertanto, ammissibile una modifica delle mansioni del dirigente anche con l’affidamento di mansioni inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza purché entro il preciso limite del rispetto dell’affidamento di mansioni di contenuto dirigenziale.

Nel caso, poi, affrontato dal Tribunale si concludeva, in senso contrario, sull’illegittimità della condotta datoriale in quanto nel corso del giudizio era emerso che il dirigente non aveva svolto alcuna attività di contenuto dirigenziale da cui l’illegittimità del mutamento di mansioni.

Non esitate a contattare l’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli, per una consulenza.

 

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