Nullità del Licenziamento per G.M.O. in Violazione del Decreto Cura Italia
Nullità del Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo in Violazione del Divieto Introdotto dal Decreto Cura Italia
Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla sentenza n. 112 del Tribunale di Mantova che giunge all’applicazione della medesima tutela anche ai contratti di apprendistato.
Riportiamo qui di seguito il testo del video.
L’intervento di oggi è volto ad analizzare la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in pendenza del relativo divieto introdotto con normativa emergenziale.
Come noto, tale divieto è stato dapprima introdotto con il Decreto Cura Italia e successivamente prorogato con i seguenti Decreti Rilancio e Rilancio 2.
Ad oggi, tale divieto è previsto fino al prossimo 31 marzo, così come disposto dalla Legge di Bilancio 2021.
Come rilevato dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 112 dello scorso novembre, la normativa citata, da un lato, tutela temporaneamente la stabilità dei rapporti di lavoro e, dall’altro, dispone una misura di politica economica e di mercato del lavoro resa necessaria da esigenze di ordine pubblico.
Dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina che limita i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo discende, secondo il Tribunale, la nullità dei provvedimenti espulsivi adottati in contrasto con essa, con conseguente applicazione della tutela ripristinatoria del rapporto di lavoro.
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Il Tribunale di Mantova fa un passo ulteriore e, muovendo da tali considerazioni di carattere generale, giunge all’applicazione della medesima tutela anche ai contratti di apprendistato che, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, sono assimilabili agli ordinari rapporti di lavoro.
Per ogni approfondimento rimaniamo a vostra disposizione.