Obbligo Contributivo sull’indennità di Mancato Preavviso

Obbligo Contributivo sull’indennità di Mancato Preavviso

Obbligo di contribuzione su indennità sostituitiva del preavviso anche se non corrisposta transattivamente

In questo video l’avvocato del lavoro Valentina Manzotti dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari commenta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8913 del 29 marzo 2023.
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Riportiamo qui di seguito un riassunto del video.

Nel caso concreto la società propone opposizione avverso un verbale di accertamento INPS avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a vari lavoratori.
I lavoratori avevano risolto il rapporto di lavoro a mezzo di verbali di conciliazione sindacale, nei quali rinunciavano all’indennità sostitutiva del preavviso e ricevevano somme a titolo di incentivo all’esodo.

Secondo la tesi datoriale, trattandosi di diritti disponibili, i lavoratori avevano rinunciato a tali indennità; non essendo state erogate, non poteva sorgere alcun obbligo contributivo.
La Corte d’appello di Bologna accoglie l’opposizione.
L’INPS propone ricorso in Cassazione.

La Cassazione accoglie il ricorso.
Secondo la Corte, il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale sono autonomi.
Gli Inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o inferiore pagamento della retribuzione dovuta per legge, oppure gli accordi fra datore e lavoratore che implichino il medesimo risultano, sono IRRILEVANTI PER L’INPS, E INOPPONIBILI ALLO STESSO.

Questo perché per il rapporto previdenziale vale la regola del minimale contributivo: la retribuzione da utilizzare come base di calcolo dei contributi di previdenza e assistenza è la retribuzione dovuta per legge, non quella effettivamente erogata dal datore di lavoro.
Se dunque, in base al rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva è dovuta, la contribuzione va versata a prescindere.

L’ordinanza ricalca la sentenza della Cassazione n. 12932 del 13 maggio 2021: stesso caso che riguardava il licenziamento di oltre 90 dirigenti.
L’analogia fra le due sentenze risiede nel numero di lavoratori coinvolti che rende in qualche modo palese, a noi pare, una certa finalità anche elusiva delle norme di legge, difficilmente ignorabile da parte dell’inps e della corte.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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