Patto di Non concorrenza e Corrispettivo in Costanza di Rapporto

Patto di Non concorrenza e Corrispettivo in Costanza di Rapporto

Corrispettivo erogato in costanza di rapporto. Nullità del patto di non concorrenza?

In questo video l’avvocato del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari si focalizza brevemente sul patto di non concorrenza che viene inserito nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, facendo riferimento a una sentenza del Tribunale di Milano e a un’ordinanza della Cassazione.

Riportiamo qui di seguito un riassunto del video.

Tribunale Milano, Saioni, 26.05.2021, n. 1189, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente pur nell’ambito di un contrasto ancora attuale, ha dichiarato la nullità di patto di non concorrenza per indeterminabilità del corrispettivo erogato in costanza di rapporto.

Il giudice argomenta sottolineando che la corresponsione del corrispettivo del patto di non concorrenza in costanza di rapporto e in assenza di pattuizione di un minimo garantito, è incompatibile con la valutazione così di determinatezza come di adeguatezza (art. 2125 cod. civ.) da effettuarsi, ovviamente, ex ante e non già ex post. Un corrispettivo così concepito, continua il Tribunale, in quanto destinato ad aumentare in proporzione alla durata del rapporto, ha la principale e obiettiva finalità di fidelizzare il dipendente, non anche o non necessariamente quella di sanzionare congruamente il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, dunque, di durata indeterminabile, del sacrificio assunto con il vincolo pattizio.

Recentemente la Cassazione (ord. 25.08.2021, n. 23418), nel confermare App. Milano, 10.11.2015, n. 799 e, così, a conferma dell’esistenza di contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata in senso apparentemente opposto e, pur affermando il principio secondo cui il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso di rapporto, non pare averne dato valenza generale avendo fondato la decisione sul presupposto della durata e dell’estensione territoriale del vincolo particolarmente limitati nella fattispecie. La stessa Corte d’Appello milanese ha, più recentemente (App. Milano, 29.03.2021, n. 1086), ribadito il principio della nullità del PNC che preveda erogazione del corrispettivo in costanza di rapporto sulla base delle medesime argomentazioni utilizzate nella sentenza del Tribunale in commento. A conclusioni diverse potrebbe giungersi solo attraverso un giudizio ex post di validità del PNC per congruità del corrispettivo; giudizio ex post al quale non pare corretto né, soprattutto, prudente, affidarsi.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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