Patto di Prova: condizioni per una durata maggiore di quella prevista dal C.C.N.L.

Patto di prova: condizioni per una durata maggiore di quella prevista dal C.C.N.L.

Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla sentenza n. 9789 del 26.05.2020 della sezione lavoro della Cassazione riguardo al caso di un lavoratore gravato da un periodo di prova (patto di prova) più lungo di quello previsto dal contratto collettivo applicabile.

Riportiamo qui di seguito il testo del video.

CASS. CIV. – SEZIONE LAVORO, N. 9789 DEL 26.05.2020

Buongiorno a tutti, l’intervento di oggi mira ad analizzare la portata innovativa della sentenza n. 9789 del 26.05.2020 della sezione lavoro della Cassazione.

La Corte si è occupata del caso di un lavoratore gravato da un periodo di prova più lungo di quello previsto dal contratto collettivo applicabile.

Il contratto individuale, infatti, prevedeva un periodo di prova di sei mesi contro i 5 indicati nel contratto collettivo.

Con la sentenza in commento la Corte ha preso le distanze da un più risalente orientamento, secondo cui una simile previsione poteva ritenersi legittima laddove la particolarità delle mansioni affidate avesse reso necessario un periodo di prova più lungo di quello previsto dalle parti sociali.

Al contrario la Suprema Corte ha da ultimo rilevato come il patto di prova costituisca un’ipotesi eccezionale rispetto alle condizioni protettive assicurate dal contratto a tempo indeterminato specialmente per quanto riguarda il recesso.

Tant’è che l’onere della forma scritta ad substantiam per esso previsto è posto a tutela del contraente più debole in un regime di sfavore per il patto di prova.

Lo sfavore del legislatore ha trovato pieno conforto nell’orientamento della Corte secondo cui il lavoratore ha interesse a che il periodo di prova sia minimo e comunque non superiore a quello strettamente necessario alla verifica delle sue capacità.

Da ciò discende, a parere della Cassazione, la nullità dei patti diretti a prolungare il periodo di prova rispetto a quanto predeterminato dalle parti sociali.

Clausole di questo tenore, pertanto, devono ritenersi più sfavorevoli per il lavoratore e come tali devono essere sostituite di diritto ex art. 2077, comma 2, del codice civile, a meno che il datore di lavoro non provi che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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