Responsabilità Della Compagnia Per Illecito Dell’agente Sempre Più Pregnante

È Sempre più Pregnante la Responsabilità della Compagnia per Illecito dell’agente – Cass. 857/2020

Il commento dell’avvocato  del lavoro Gianluca Lavizzari dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sull’Ordinanza della Cassazione N. 857 del 17 GENNAIO 2020 in tema di responsabilità oggettiva indiretta ex art. 2049 cod. civ.

Riportiamo qui di seguito il testo del video.

La Cassazione interviene nuovamente in tema di responsabilità oggettiva indiretta ex art. 2049 cod. civ. che, nel tempo, prima con interventi esclusivamente giurisprudenziali, quindi con interventi legislativi e, una volta ancora, giurisprudenziali, è stata progressivamente estesa e resa pressochè insuperabile.

Con l’ordinanza in commento la Corte ribadisce principi ormai consolidati estendendone, peraltro, la portata e l’impatto pratico tenuto conto della fattispecie concreta in decisione.

Primo principio confermato: è sufficiente la sussistenza di nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito dell’agente e/o del promotore e le incombenze affidategli dalla compagnia o dalla banca.

La Corte estende la portata pratica di tale principio affermando che occasionalità necessaria può derivare anche da una mera situazione di fatto che legittimi il soggetto, ancorchè non agente o dipendente, ad operare per conto e nell’interesse della compagnia anche solo temporaneamente o occasionalmente (nella fattispecie si trattava di un produttore libero occasionalmente autorizzato alla raccolta di contratti).

Secondo principio confermato: la responsabilità oggettiva va esclusa o diminuita (ex art. 1227 cod. civ.) quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente, palesata da elementi presuntivi.

Nella fattispecie in decisione la Corte esclude concorso di colpa del creditore che (i) sottoscritto un generico modulo senza riferimento ad alcuna polizza specifica che si sarebbe dovuta adeguare (ii) corrispondeva un rilevante premio in contanti (iii) senza pretendere o comunque ottenere relativa quietanza.

Quindi nessun contratto e assenza di quietanza a fronte di pagamento in contanti.

Se questa è l’applicazione possibile del relativo principio ci si chiede quando, in presenza di quali elementi anche solo presuntivi di imprudenza, l’esimente del concorso di colpa del creditore possa trovare concreta applicazione.

Per ogni approfondimento rimaniamo a vostra disposizione.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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