Legittimità del Licenziamento per Rifiuto al Cambio del Turno

Legittimità del Licenziamento per Rifiuto al Cambio del Turno

Il commento di Alessandro Tonelli (Avvocato del Lavoro Milano) dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari su una
recentissima sentenza della Cassazione, la n. 2515 del 04.02.2020, ove è stato trattato il caso di un dipendente che, a seguito del rifiuto ad attuare il cambio di turno disposto dal datore di lavoro, è stato licenziato.

Riportiamo qui di seguito il testo del video.

Dopo avere commentato una recente sentenza in punto legittimità del cambio di mansioni ed inesistenza del demansionamento, il mio intervento di oggi si concentrerà sull’analisi di una recentissima sentenza della Cassazione, la n. 2515 del 04.02.2020, ove è stato trattato il caso di un dipendente che, a seguito del rifiuto ad attuare il cambio di turno disposto dal datore di lavoro, è stato licenziato.

Vorrei subito premettere che la vicenda ha avuto connotati particolari e la Suprema Corte ha avuto modo di confermare le sentenze del merito, che avevano riconosciuto la legittimità del licenziamento, proprio per come i fatti si sono svolti.

Il lavoratore aveva rifiutato il cambio del turno che, a ben vedere, non comportava alcuna mutamento di orario e/o di mansione quanto, piuttosto, l’inserimento in una nuova squadra con un nuovo responsabile.

Il rifiuto, tuttavia, era giustificato da meri motivi personali e quindi ingiustificato.

Proprio su questo punto la Cassazione, richiamando quanto detto dalla Corte d’Appello, ha fondato la sua decisione precisando come si trattava di un rifiuto volontario ed ingiustificato espresso, peraltro, con modalità del tutto irrispettose verso il datore di lavoro.

Non solo la Corte, richiamando quel dovere generale di cooperazione, ha altresì valorizzato l’aspetto soggettivo della questione con riguardo al manifestato e totale disinteresse da parte del dipendente a cercare una soluzione di compromesso con il datore di lavoro (su questo punto, sebbene in tema di trasferimento, si è di recente anche pronunciato il Tribunale di Brescia con un decreto, a seguito di ricorso promosso ex art. 700 c.p.c., del gennaio di quest’anno).

Ancora la Cassazione precisa come sia deplorevole il comportamento del lavoratore che si sottrae all’indicazione datoriale giustificata da esigenze organizzative (non opinabili).

Si tratta, a mio modo di vedere, di un’applicazione corretta dei principi generalmente sanciti dall’art. 2104 c.c.

Non esitate a contattare Alessandro Tonelli, avvocato del lavoro Milano, per una consulenza.

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