Rilievo Disciplinare degli Accertamenti Svolti in Sede Penale
Dipendente Licenziato per Giusta Causa: Rilievo Disciplinare Degli Accertamenti Svolti In Sede Penale
Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 36861 del 15 dicembre 2022 con la quale la Corte ha ribadito alcuni fondamentali principi che trovano applicazione con riguardo al rapporto tra procedimento penale e disciplinare a carico del lavoratore.
Riportiamo qui di seguito un riassunto del contenuto del video.
Il caso riguardava un dipendente licenziato per giusta causa per i seguenti addebiti:
- aver intrattenuto colloqui telefonici, oggetto di intercettazione, con altro ex dipendente, indagato nell’ambito di un procedimento penale, fornendo a costui informazioni commercialmente sensibili al fine di compiere operazioni illecite a danno dell’azienda;
- essersi adoperato, su richiesta dell’ex collega, per accelerare pratiche in via di scadenza così da agevolare i richiedenti;
- aver ritirato dispositivi tecnici aziendali senza rilevarne le condizioni di evidente manomissione e darne comunicazione alle strutture preposte.
Con il primo motivo, il lavoratore ha sollevato eccezione in ordine alla legittima utilizzazione delle intercettazioni telefoniche acquisite nella fase di indagini preliminari. Sul punto la Corte ha osservato che il giudice del lavoro è libero di fondare il proprio convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini, poiché la parte ha facoltà di contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in sede penale.
L’occasione ha consentito alla Cassazione di ribadire anche il principio per cui le intercettazioni, effettuate nel procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.
Il ricorrente, nel caso di specie, non aveva nemmeno indicato quali sarebbero state le garanzie violate.
Irrilevante, in ultimo, anche il motivo di ricorso relativo all’archiviazione della posizione del lavoratore in ambito penale.
La Corte ha, infatti, ricordato che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle diverse responsabilità, ma comporta solo l’immutabilità dei fatti nella loro materialità.
In altre parole, l’unico limite imposto dal giudicato sta nell’impossibilità di ricostruire lo stesso fatto in termini diversi, ben potendo invece l’episodio avere rilievo disciplinare anche quando sia stato escluso quello penale.