Sospensione dal Lavoro per Ingiustificata Astensione dalla Vaccinazione Covid-19

Sospensione dal Lavoro per Ingiustificata Astensione dalla Vaccinazione Covid-19

Sospensione dal Lavoro per Rifiuto di Vaccinarsi e Decreto Legge Green Pass in arrivo

Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sulla recente ordinanza del Tribunale di Modena del 19.05.2021 in merito la legittimità del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di personale sanitario con mansioni di fisioterapista impiegato presso RSA che rifiutava di sottoporsi a vaccinazione da Covid 19. Il provvedimento assume particolare interesse a pochi giorni  dalla pubblicazione del decreto legge Green Pass che obbligherà i dipendenti pubblici e privati a dotarsi di certificazione verde per poter accedere al luogo di lavoro

Riportiamo qui di seguito il testo del video.

Il caso in commento riguarda la legittimità del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di personale sanitario con mansioni di fisioterapista impiegato presso RSA che rifiutava di sottoporsi a vaccinazione da Covid 19.
Si tratta dell’ordinanza del Tribunale di Modena del 19.05.2021.

Il provvedimento assume particolare interesse in considerazione del fatto che proprio di recente si è tenuta la conferenza stampa durante la quale una rappresentanza del Governo ha annunciato l’imminente pubblicazione del decreto legge c.d. Green Pass che, per quanto è dato conoscere al momento e come vedremo oltre, obbligherà i dipendenti pubblici e privati a dotarsi di certificazione verde per poter accedere al luogo di lavoro.

Venendo ora al ragionamento logico giuridico che ha condotto il Tribunale di Modena a ritenere legittimo il provvedimento di sospensione a fronte dell’ingiustificata astensione da vaccinazione, è interessante evidenziare alcune considerazioni.

Il Tribunale innanzitutto muove dalla definizione di contratto di lavoro come oneroso e a prestazioni corrispettive di cui quella cui è tenuto il dipendente non si limita all’offerta della prestazione lavorativa in senso stretto ma deve necessariamente tenere conto dell’onere a carico di ciascuna parte contrattuale di agire in modo da preservare l’interesse dell’altra.
Da ciò discende che il prestatore di lavoro è tenuto non solo a offrire la prestazione lavorativa ma anche a renderla utile per il perseguimento dei fini dell’impresa datrice di lavoro.

A conforto di tale assunto il Tribunale di Modena richiama il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impone al lavoratore di osservare precisi doveri di cura e sicurezza per l’integrità psico-fisica propria e dei terzi.
Lato datoriale, sappiamo che l’art. 2087 c.c. impone un obbligo di sicurezza e prevenzione di centrale importanza nei confronti dei dipendenti e dei terzi.
Da ciò consegue, secondo il giudice, un onere di fattiva collaborazione tra datore e prestatore di lavoro per la realizzazione di un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Non potendo prescindere dall’esame del sopravvenuto intervento normativo che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, il giudice ha comunque ritenuto che – proprio nell’ambito di un rapporto caratterizzato dall’esecuzione di mansioni a contenuto sanitario, peraltro svolte a contatto con soggetti fragili maggiormente esposti alle conseguenze negative del virus – la tutela della salute dell’utenza, caratterizzante la prestazione lavorativa, non può che attuarsi anche mediante la sottoposizione a vaccinazione.

L’ingiustificato contegno astensivo, dunque, rende la prestazione inutile e irricevibile, legittimando la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Come anticipato all’inizio di questo intervento, è interessante leggere questa ordinanza anche alla luce dell’imminente pubblicazione del decreto legge Green Pass.
Tale decreto estende ai lavoratori pubblici e privati l’obbligo di munirsi di valida certificazione verde per accedere al luogo di lavoro.
Dalle bozze che sono circolate seppur non definitive si è appreso che è dato termine ai datori di lavoro fino al 15 ottobre per definire le modalità operative con cui verranno verificati i requisiti di accesso al luogo di lavoro.
Si attendono, quindi, sviluppi sul tema e ragionevolmente anche degli aggiornamenti dei protocolli di sicurezza Covid.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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