Vaccinazione Covid 19 dei Minori in Assenza del Consenso dei Genitori

Vaccinazione Covid 19 dei Minori in Assenza del Consenso dei Genitori

Vaccino Covid Minorenni in Assenza del Consenso dei Genitori

Il commento dell’avvocato Giulia Passaquindici dal canale YouTube Studio Legale Lavizzari sul decreto del 22 novembre 2021 del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso presentato da un genitore per chiedere l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti covid-19 alla figlia minore di anni 17.

Riportiamo qui di seguito il testo del video.

Buongiorno a tutti, con il decreto del 22 novembre 2021 la sezione nona del tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da un genitore che adiva il tribunale per chiedere l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti covid-19 alla figlia minore di anni 17

La minore era stata precedentemente affidata nell’ambito del giudizio di separazione dei genitori al comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore comprese quelle sulla sua salute. 

La madre aveva quindi accolto la scelta della minore di sottoporsi a vaccinazione e aveva proposto di attivare il percorso di vaccinazione sia al padre che all’ente affidatario. Il primo si era detto contrario e aveva opposto la sua decisione, l’ente invece si era astenuto da assumere ogni decisione in tal senso motivando che si trattava di un vaccino facoltativo. 

Dopo aver sentito i genitori e la minore che ha espresso davanti al collegio la chiara e ferma volontà di sottoporsi alla vaccinazione il collegio ha formulato le seguenti considerazioni:

  • in primo luogo ha ritenuto le preoccupazioni paterne contrarie alla vaccinazione non supportate dai dati della scienza, sia nazionale che internazionale, nonché in contrasto con i dati di sperimentazione raccolti a livello globale e manchevoli di considerazione sia per le indicazioni delle autorità che regolano il farmaco sia per quelle del nostro governo; in secondo luogo il collegio ha accertato richiamando i dati diffusi dall’istituto superiore di sanità l’efficacia del vaccino in termini di protezione dall’infezione.
  • Inoltre il collegio ha osservato che la vaccinazione è stata estesa ai ragazzi maggiori dei dodici anni dal maggio del 2021 e che l’EMA si è espresso nel senso di ritenere superiori i benefici rispetto ai rischi della vaccinazione nei ragazzi di età superiore ai 12 anni.
  • Il collegio ha poi proseguito rilevando che il consiglio superiore di sanità ha invitato tutti i genitori a sottoporre a vaccinazione i figli adolescenti e che il comitato nazionale di bioetica si è espresso nel senso che la vaccinazione degli adolescenti può salvaguardare non solo la loro salute ma anche può concorrere a contenere la diffusione del virus.
  • Il collegio ha infine ritenuto di dover tenere in debito conto la volontà espressa dalla ragazza, che rientra pacificamente per età in quella che viene considerata la categoria dei grandi minori, sia in in considerazione delle indicazioni del comitato di bioetica, sia soprattutto e ancor prima alla luce delle norme internazionali a tutela dei diritti dei minori. In particolare mi riferisco all’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
  • Il collegio ha poi sottolineato in ogni caso che il tribunale di Milano si è più volte espresso nel senso di limitare la responsabilità genitoriale di quel genitore che si opponga alla vaccinazione dei figli minori in particolare ovviamente mi riferisco alla vaccinazione anti covid-19.
  • Il collegio ha infine ritenuto non condivisibile la posizione assunta dall’ente che era stato interrogato dalla madre per avviare appunto le procedure di vaccinazione e che ricordo si era astenuto motivando che si trattava di un bacino facoltativo in quanto il collegio ha proprio espressamente e mi piacerebbe leggervi proprio il passo del decreto che riporta questa motivazione:

    ha ritenuto la posizione del servizio di sottrarsi alla decisione in quanto si tratterebbe di un vaccino facoltativo non giustificata e ciò in quanto il collegio si domanda allora quali decisioni possa assumere il servizio in relazione alla salute, ma anche poi all’istruzione e all’educazione se si esprima solo nel caso di scelte obbligatorie.

Il tribunale quindi di fatto ha disposto che i servizi sociali del comune di residenza, in qualità di ente affidatario, dessero corso tempestivamente a tutte le operazioni necessarie per la somministrazione del vaccino alla minore in questione.

Vi ringrazio per l’attenzione e come al solito rimaniamo a disposizione per tutti i chiarimenti.

Non esitate a contattare gli Avvocati del Lavoro dello Studio Legale Lavizzari, per una consulenza.

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