Art 2103 cc Rifiuto Allo Svolgimento Di Mansioni Inferiori E Legittimità Del Licenziamento
Art 2103 cc Rifiuto Allo Svolgimento Di Mansioni Inferiori E Legittimità Del Licenziamento
La modifica dell’Art 2103 cc, intervenuta circa tre anni fa, ha di fatto comportato una più rigorosa valutazione delle cause sottese alle ragioni poste alla base del licenziamento con notevoli impatti anche nell’ambito dell’assolvimento, da parte del datore di lavoro, all’obbligo di repechage.
Accade di sovente che il lavoratore rifiuti di espletare, a fronte di un’esplicita richiesta del datore, mansioni inferiori a quelle contrattualmente previste.
Interessanti spunti si possono ricavare dalla sentenza della Cassazione n. 24118 del 03.10.2018 chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato dalla società ad una propria dipendente (cuoca) che aveva rifiutato di servire dei pasti in quanto, a suo dire, mansione che esulava dai compiti propri di appartenenza.
La Suprema Corte, nel ribaltare la sentenza d’appello, osserva come il rifiuto del lavoratore sia legittimo solo laddove connotato dai caratteri della positività e conformità al principio della buona fede, precisando come sia in ogni caso necessario che il giudice compia una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti.
Ma l’elemento che viene correttamente valorizzato dagli Ermellini attiene l’illegittimità della condotta del lavoratore che rifiuti aprioristicamente l’adempimento alla mansione richiesta eccependo, a sua volta, un inadempimento. Tale eccezione risulterebbe fondata solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o di inadempimento di gravità tale da incidere sulle esigenze vitali del lavoratore; condizioni che nel caso di specie non si erano in alcun modo verificate.
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