Assegni Familiari ANF e Part Time

Assegni Familiari ANF e Part Time – Commento ad una Recente Sentenza del Tribunale di Asti

Con una recente sentenza, la n. 32 pubblicata il 12.03.2019, il Tribunale di Asti si è pronunciato sulla richiesta di pagamento di differenze retributive avanzata da una lavoratrice, impiegata con un contratto part time verticale di 24 ore settimanali, che lamentava di aver percepito gli Assegni Familiari (ANF) in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dall’art. 9 comma 2 D.L. 61/2000.

Più precisamente la dipendente chiedeva il pagamento degli Assegni Familiari per l’intera settimana indipendentemente dai giorni di lavoro prestati mentre la società contestava la richiesta precisando come gli assegni per il nucleo familiare erano stati versati per l’intera settimana solo nel caso di prestazione lavorativa entro l’orario contrattualmente previsto.

Il Tribunale di Asti, richiamando la citata norma, abrogata e sostituita dall’art. 11 del D.lgs. 81/15, ha precisato in modo chiaro come l’assegno vada riconosciuto per tutti i giorni della settimana nel caso di prestazione lavorativa di almeno 24 ore. Il giudice ha, altresì, osservato come in caso contrario, spettano tanti assegni familiari giornalieri quante sono le giornate in cui è stata resa la prestazione lavorativa a prescindere dal numero delle ore lavorate nella giornata.

Il Tribunale, con un’argomentazione immune a mio modo di vedere da qualsivoglia censura, richiamando la circolare INPS 126 del 03.07.2000 che ha parificato i lavoratori a tempo pieno con quelli a tempo parziale, evidenzia come resti preclusa la possibilità per i lavoratori impiegati con part time verticale, di usufruire dell’assegno per il nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa.

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