Carattere eccezionale della tutela reintegratoria. Nozione di “insussistenza del fatto” tra Legge Fornero e Jobs Act.

Carattere eccezionale della tutela reintegratoria. Nozione di “insussistenza del fatto” tra Legge Fornero e Jobs Act. Discrezionalità del giudice.

Nel solco tracciato da Cass. SSUU, 27 dicembre 2017, n. 30985 in tema di tutela applicabile in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare (riconosciuta la volontà del legislatore di attribuire alla c.d. tutela indennitaria forte ex art. 18, comma 5^. L. 300/70, valenza di carattere generale) sono intervenute numerosissime, successive decisioni della Corte Suprema, tutte nel senso di escludere ogni valutazione di proporzionalità e, così, di circoscrivere la discrezionalità del giudice, dal giudizio di insussistenza del fatto contestato ai fini del riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4^, L. 300/70: 2018 nn. 21569; 24360; 26013; 31487; 33027 – 2019 nn. 428; 4804; 5188; 12365; 12786; 14064; 14500 (in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: 10435/2018; 3129/2019).

Principio, dunque, consolidato, il cui impatto concreto è efficacemente descritto da Cass., 9 maggio 2019, n. 12365: la chiara ratio del nuovo regime in cui la tutela reintegratoria presuppone l’abuso consapevole del potere disciplinare, implica una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo derivante dalla insussistenza del fatto contestato.

Il medesimo principio è stato, ora, esteso ai contratti a tutele crescenti (Jobs Act) in relazione ai quali Cass., 8 maggio 2019, n. 12174, pur riconoscendo l’intento del legislatore di superare, con l’aggiunta dell’aggettivo “materiale” in stretta connessione con l’esplicita estraneità di ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento (art. 3, D.Lgs 23/2015), i dubbi interpretativi all’epoca esistenti in tema di 4^ comma, art. 18, L. 300/70, ha ribadito che, alla insussistenza del fatto materiale contestato, va equiparata l’ipotesi in cui il fatto, pur materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.

In conclusione la Cassazione, in relazione alle assunzioni pre e post 7 marzo 2015, ha rispettivamente circoscritto ed esteso, parificandone la disciplina, l’ambito di applicazione della tutela reale.

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