La cassazione interviene in tema di licenziamento disciplinare e tardività della contestazione – Implicazioni sul licenziamento disciplinare in genere
Cassazione SSUU, 27 dicembre 2017, n. 30985
Intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale insorto in tema di licenziamento disciplinare e tardività della contestazione incidente sul giudizio di insussistenza del fatto contestato, le Sezioni Unite hanno risolto la questione dettando il seguente principio in diritto: la dichiarazione di risoluzione giudiziale del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso… comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5^.
Dato conto della recente giurisprudenza (Cass., 31 gennaio 2017, n. 2513) secondo la quale in tema di licenziamento disciplinare un fatto non tempestivamente contestato dal datore non può che essere considerato insussistente ai fini della tutela reintegratoria in quanto l’inerzia del datore di lavoro andrebbe considerata alla stregua di dichiarazione implicita, per facta concludentia, dell’insussistenza in concreto di alcuna lesione del suo interesse, le SSUU hanno risolto la questione in senso opposto sul presupposto della volontà del legislatore di attribuire alla c.d. tutela indennitaria forte (art. 18, comma 5^, S/L ndr) una valenza di carattere generale secondo la quale il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva…
Ciò significa che, in caso di licenziamento disciplinare non tempestivamente contestato, il giudice potrà imporre la sola sanzione risarcitoria e, non già, la reintegrazione del lavoratore.
A rigor di logica il principio parrebbe riguardare qualsiasi licenziamento disciplinare, con contestazione anche tempestiva, in caso di declaratoria di illegittimità per notevole sproporzione del fatto contestato con la conseguenza che, data l’autorevolezza della fonte, dovrebbe subire un duro colpo la discrezionalità (di cui non poco s’è abusato) del giudice nella scelta della conseguente sanzione essendosi ulteriormente ridotto l’ambito di applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4^, L. 300/1970.