Collaborazione Coordinata e Continuativa: Presunzione Iuris et de Iure

Collaborazione coordinata e continuativa: presunzione iuris et de iure
Breve commento ad una sentenza del Tribunale di Milano

La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, a seguito del giudizio promosso da una consulente che svolgeva attività lavorativa in favore di un’azienda dapprima in regime di lavoro autonomo, poi sottoforma di associazione in partecipazione e da ultimo con contratto di stage, con sentenza 759/18 ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inefficacia del licenziamento intimato oralmente, condannando la società alla reintegrazione nonché al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

Il Giudice, accertato che le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro erano tali da configurare una collaborazione coordinata e continuativa, rilevata l’assenza di uno specifico progetto, come invece richiesto dall’art. 61 D.lgs 276/03, precisa come la sanzione sia quella prevista dall’art. 69 del decreto e, pertanto, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato sin dall’origine.

Il Tribunale di Milano segue quell’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, per il quale, anche attraverso una lettura autentica fornita dall’art. 1 comma 24 della legge 92/12, quella prevista dall’art. 69 è una presunzione iuris et de iure e, come tale, non ammette il committente alla prova contraria. In questo senso si era già pronunciato il Tribunale meneghino con una sentenza del 20.03.2012.

La Cassazione, poi, con la nota sentenza n. 1744/17 aveva precisato come la conversione fosse automatica in mancanza di un progetto e non potesse essere in alcun modo evitata dal committente.

Ciò che emerge in modo chiaro è che la conversione non si pone come mera presunzione ma come vero e proprio imperativo, fatti salvi ovviamente i casi espressamente previsti dall’art. 61, e in assenza di uno specifico progetto non sembra in alcun modo possibile contrastare la richiesta di accertamento della subordinazione con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

 

Contatta i nostri avvocati del lavoro per una consulenza.

Potrebbe interessarti anche