Un commento sulla vicenda Foodora e la sentenza del Tribunale di Torino

I giudici del Tribunale del lavoro di Torino hanno respinto, con sentenza dell’11 aprile scorso, il ricorso promosso da sei ex-fattorini di Foodora, la multinazionale tedesca specializzata in consegne di cibo a domicilio. I fattorini rivendicavano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con tutte le conseguenze di legge.

Il Tribunale ha respinto la domanda svolta dai ricorrenti negando che tra le parti si sia mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

Interessante è il passaggio della sentenza resa dal Tribunale dove analizza l’eventuale applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2 D.lgs 81/05. Il Giudice ha infatti precisato come sia necessario, ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, che il lavoratore debba essere sempre sottoposto al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e non è sufficiente che tale potere si estrinsechi solo con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro posto che la citata norma prevede che tale potere debba riguardare ANCHE, e non solo, i tempi e il luogo di lavoro.

Foodora ha valorizzato l’aspetto per cui i riders «non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla» tesi che il Giudice ha accolto favorevolmente alla luce del fatto che questi “potevano dare la propria disponibilità per uno dei turni indicati da Foodora, ma non erano obbligati a farlo”.

La sentenza del Tribunale di Torino relativa al licenziamento dei ciclo-fattorini di Foodora, è la prima in Italia riguardante le condizioni di lavoro della cosiddetta gig economy.

Si tratta di un caso importante che pone quesiti circa la necessità di leggi e di una politica comunitaria che regoli tutte le tipologie emergenti del lavoro digitale.

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