Condotta Extralavorativa – Reato – Licenziamento per Giusta Causa

Condotta Extralavorativa – Reato – Licenziamento per Giusta Causa

Condotta Extralavorativa – Reato – Licenziamento Per Giusta Causa

Dato per assodato il principio secondo il quale il vincolo fiduciario che deve assistere il rapporto di lavoro può considerarsi irrimediabilmente compromesso non solo nel caso in cui la condotta extralavorativa illecita del dipendente, di rilevanza anche penale, sia direttamente o indirettamente connessa alle mansioni che gli sono affidate così da incidere sull’affidamento, per il futuro, nel corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale (si pensi all’appropriazione indebita di chi opera in cassa) ma anche nel caso in cui tale condotta sia contraria al comune senso dell’etica ovvero ai valori fondamentali su cui si basa la società civile, Cassazione, 31 gennaio 2022, n. 2871 ha ribadito l’ulteriore principio secondo il quale la contestazione disciplinare va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale.

Precisa, l’ordinanza in commento, che il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento solo ove contenga specifico accertamento di insussistenza del fatto e non anche ove l’assoluzione sia stata pronunciata ex art. 530 c.p.p. per insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto/reato (artt. 652, 654 c.p.p.).

Leggi la sentenza della Cassazione, 31 gennaio 2022, n. 2871

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