Condotta illecita extralavorativa del dipendente e giusta causa di licenziamento
Con sentenza n. 21958 del 10 settembre 2018 la Cassazione torna a pronunziarsi in tema di rilevanza disciplinare della condotta extralavorativa del dipendente e giusta causa di licenziamento. Nella fattispecie la Corte Suprema ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa ravvisata dall’azienda nei maltrattamenti nei confronti di familiari accertati in sede penale e nell’eco mediatica che ne sarebbe derivata con conseguente danno alla reputazione della società e irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario.
La Cassazione, all’esito di un excursus sui diversi orientamenti giurisprudenziali in materia e pur aderendo all’orientamento più estensivo secondo il quale, non le sole condotte strettamente legate agli obblighi contrattuali (cd soggettività della giusta causa di licenziamento) ma anche le condotte tenute dal lavoratore nella sua sfera privata (cd oggettività della giusta causa) sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente e irrimediabilmente sul vincolo fiduciario e costituire, per ciò stesso, giusta causa di licenziamento, ha confermato la valutazione resa dalla Corte d’Appello di Milano (sent. 1030/2016) che, all’esito di un approfondito esame degli indici sia soggettivi che oggettivi che caratterizzavano la fattispecie (tra i quali l’assenza di precedenti disciplinari specifici), aveva giudicato i fatti contestati di ambito strettamente personale con esclusione di qualsivoglia indice di pericolosità e, dunque, di qualsivoglia incidenza sul vincolo fiduciario.
Conclude, la Cassazione, confermando la condanna della società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ex art. 18, 4^ comma, L. 300/70, in applicazione del principio secondo il quale, all’insussistenza del fatto contestato, va equiparata l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità.
La decisione in commento conferma, se ve ne fosse bisogno, la difficoltà di parte datoriale nel valutare, ex ante, l’idoneità di una qualsiasi mancanza disciplinare, ancorchè astrattamente grave, ad incidere sulla prosecuzione del rapporto di lavoro. Difficoltà sulla quale il Legislatore aveva tentato di intervenire con le note modifiche all’art. 18 L. 300/70 tese a limitare quella discrezionalità che i giudici, in breve tempo, si sono progressivamente riconquistati.
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