Contratti a Termine e Conversione Successiva al 07.03.2015 – Ordinanza del Tribunale di Parma
Contratti a termine e conversione successiva al 07.03.2015 – Ordinanza del Tribunale di Parma
Torniamo a parlare dei contratti a termine e, dopo l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma nell’agosto 2018 e già commentata sul nostro blog, è toccato al Tribunale di Parma prendere posizione sulla disciplina applicabile ai contratti a termine convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente al 07.03.2015.
L’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 23/15 prevede, espressamente che le disposizioni del decreto (e quindi il risarcimento secondo il regime delle tutele crescenti) si applichino anche nei casi di conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, intervenuti successivamente alla sua entrata in vigore. In pratica ai lavoratori a termine, seppure assunti in epoca anteriore all’entrata in vigore del jobs act, si applicheranno le disposizioni ivi contenute laddove la conversione sia successiva al marzo 2015.
Mentre il Tribunale di Roma aveva sostenuto che potevano ritenersi ricomprese nell’applicazione della nuova normativa, con applicazione del regime delle tutele crescenti, solo le ipotesi di conversione dei contratti a tempo determinato intervenute successivamente al 07.03.2015 per via giudiziale o stragiudiziale, escludendo le ipotesi di trasformazione per volontà delle parti, il Tribunale di Parma giunge alla conclusione opposta.
Il Giudice, con ordinanza del 18.02.2019, ha precisato come sia corretta interpretazione secondo cui la conversione a cui fa riferimento il secondo comma dell’art. 1 d.lgs. 23/15 sia esclusivamente quella negoziale, e non giudiziale, in applicazione del criterio enunciato dal primo comma del suddetto articolo con conseguente delimitazione del campo di applicazione della nuova disciplina che è di tipo temporale.
Nel caso di specie, poi, concretizzatasi l’ipotesi di licenziamento orale, è stata applicata la tutela reintegratoria.