Contratto e Rilevabilità dei Limiti di Ammissibilità della Prova Testimoniale
Le Sezioni Unite, (sentenza 5 agosto 2020, n. 16723) intervengono a risolvere un risalente contrasto giurisprudenziale in materia di prova per testimoni del contratto.
La premessa: mentre nei contratti aventi forma scritta ad substantiam l’elemento formale è richiesto, oltre che per la prova, per l’esistenza e la validità stessa dell’atto con la conseguenza che la carenza della scrittura, generando la nullità del negozio, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, nei contratti in cui la forma scritta sia richiesta ad probationem, l’esistenza e la validità dell’atto non sono inficiate dalla mancanza dello scritto; mancanza che rileva, dunque, solo se in giudizio vi sia contestazione sull’esistenza e o sul contenuto del contratto.
Il principio: in considerazione della natura dispositiva delle norme processuali che regolano la prova ed operante il principio di non contestazione, in difetto di contestazione dell’esistenza e/o del contenuto di un contratto con forma scritta ad probationem, la prova documentale, pur non potendo dirsi surrogata, diverrebbe superflua.
Ne discende che, con la sola eccezione degli atti e contratti a forma scritta ad substantiam, l’eventuale violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale del contratto non può essere rilevata d’ufficio ma deve essere eccepita in sede di ammissione della prova ovvero nella prima istanza o difesa successive e rimane sanata se la parte interessata non eccepisca la nullità della prova comunque assunta e, qualora detta eccezione venga respinta, non la riproponga in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione.