Controllo su Illegittimo Utilizzo dei Permessi Sindacali

Controllo sull’Illegittimo Utilizzo dei Permessi Sindacali

In questo post l’avvocato del lavoro Alessandro Tonelli affronta il tema dell’utilizzo di agenzie investigative per il controllo in caso di abuso dei permessi sindacali utilizzati per finalità diverse dalle riunioni degli organi direttivi.

Torniamo ad occuparci di utilizzo illegittimo dei permessi sindacali, tema da noi già trattato su questo blog a seguito della pronuncia n. 4943 del 20.02.2019 laddove la Cassazione aveva, in riforma della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia, riconosciuto la legittimità del licenziamento intimato al dipendente che aveva utilizzato i permessi ex art. 30 Stat. Lav. per scopi personali.

La Suprema Corte con la sentenza 37439 del 30.12.2019 è tornata ad occuparsi della materia precisando nuovamente come i permessi di cui alla norma citata possono essere utilizzati, dai dirigenti provinciali e nazionali delle sigle sindacali, soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi.

Da ciò ne deriva che l’utilizzo per finalità diverse può giustificare, da parte del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto.

Interessante è il passaggio della sentenza laddove la Cassazione conferma la possibilità per il datore di verificare, eventualmente anche attraverso l’utilizzo di agenzie investigative, che i permessi vengano utilizzati in conformità a quanto previsto dagli articoli 23 e 24.

Gli ermellini non hanno ritenuto fondate le eccezioni sollevate dal lavoratore che contestava la legittimità del controllo per il tramite dell’agenzia investigativa, proprio sulla base del fatto che il controllo è avvenuto fuori dall’orario di lavoro e quindi al di fuori delle preclusioni previste dagli articoli 2 e 3 Stat. Lav.

La Cassazione conclude, poi, statuendo che in assenza di allegazioni da parte del lavoratore circa la riconducibilità dell’attività all’interno dei confini citati dall’art. 24, la fruizione dei permessi debba ritenersi illegittima.

Si tratta di un’importante conferma degli Ermellini, a pochi mesi di distanza dalla sentenza n. 4943, circa il rigore con il quale debba guardarsi all’utilizzo dei permessi sindacali evitando, pertanto, interpretazioni della norma oltremodo estensive che potrebbero, seppure involontariamente, giustificare condotte fraudolente.

Non esitate a contattare Alessandro Tonelli, avvocato del lavoro Milano, per una consulenza.

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