Contratti a termine e conversione successiva al 07.03.2015 – Ordinanza del Tribunale di Roma

Conversione di Contratti a termine successiva al 07.03.2015 (Jobs Act) – Ordinanza del Tribunale di Roma

 

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, con una recente ordinanza resa nell’agosto 2018 nel procedimento r.g. 75870/18, ha preso posizione sulla normativa applicabile nel caso di conversione di un contratto a termine intervenuta successivamente al 07.03.2015 (data di entrata in vigore del jobs act).

L’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 23/15 prevede, espressamente che le disposizioni del decreto (e quindi il risarcimento secondo il regime delle tutele crescenti) si applichino anche nei casi di conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, intervenuti successivamente alla sua entrata in vigore. In pratica ai lavoratori a termine, seppure assunti in epoca anteriore all’entrata in vigore del jobs act, si applicheranno le disposizioni ivi contenute laddove la conversione sia successiva al marzo 2015.

Il Tribunale di Roma, tuttavia, ritiene che tale interpretazione della norma non sia corretta anche se “ad una prima lettura potrebbe sembrare la più lineare”, non potendo il termine “conversione” ricomprendere tutte le ipotesi in cui un contratto a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato. A dire del Tribunale il termine “conversione”  richiama tanto l’art. 1424 c.c. che l’art. 32 comma 5 della legge 183/2010, che disciplinano l’ipotesi di contratti nulli. A sostegno di tale tesi andrebbe, sempre a dire del Tribunale, valorizzato il fatto che la legge delega del D.lgs 23/15 farebbe riferimento solo alle “nuove assunzioni” e i lavoratori a termine già in forze al 07.03.2015 non potrebbero essere considerati nuovi assunti.

In conclusione possono ritenersi ricomprese nell’applicazione della nuova normativa, applicando il regime delle tutele crescenti, solo le ipotesi di conversione dei contratti a tempo determinato intervenute successivamente al 07.03.2015 per via giudiziale o stragiudiziale, escludendo le ipotesi di trasformazione per volontà delle parti.

La sentenza resa dal Tribunale di Roma presta, a mio modo di vedere, il fianco a più censure  indipendentemente dal testo letterale dell’art. 1 del d.lgs 23/15 che non sembra, tuttavia, lasciare dubbi interpretativi.

La conversione prevista dalla norma non si riferisce, diversamente da quanto il Tribunale di Roma sostiene, all’ipotesi di trasformazione giudiziale del contratto a termine se non altro perché gli effetti che questa produce sono esattamente opposti a quelli indicati in sentenza. La conversione giudiziale, infatti, produce i suoi effetti ex tunc con l’ovvia conseguenza che il contratto deve considerarsi ab origine a tempo indeterminato.

Non coglie, a mio modo di vedere, nel segno neanche il richiamo alla legge delega effettuata dal giudice capitolino. Ebbene se da un lato è pur vero che questa prevede espressamente l’applicabilità del jobs act ai nuovi assunti, è dall’altra parte chiaro che il legislatore prevedendone al comma 2 dell’art. 1 l’applicabilità anche ai lavoratori già assunti con contratto a termine prima del 7 marzo, abbia voluto normare l’eccezione alla regola generale stabilita dalla legge delega.

In conclusione ritengo possa ragionevolmente affermarsi che per le conversioni intervenute successivamente al 07.03.2015 in caso di licenziamento illegittimo troverà applicazione il regime delle tutele crescenti.

 

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