Il diritto d’uso esclusivo di parti comuni attribuito al singolo condomino è tendenzialmente perpetuo e trasferibile

Con sentenza n. 24301 del 16 ottobre 2017 la Cassazione è intervenuta sulla fattispecie dell’attribuzione, ad un singolo condomino, dell’uso esclusivo di una parte comune (si pensi, al cortile, al lastrico solare, al giardino…); fattispecie molto comune, oggetto di numerose vertenze in merito non solo all’ammissibilità del diritto stesso ma, soprattutto, alla sua durata e trasferibilità.

Con la conferma di Corte d’Appello Milano n. 1710 del 16.05.2012 che già aveva ribadito il principio dettato dallo storico precedente della medesima Corte d’Appello (sentenza n. 2873 del 31 ottobre 2007), la Cassazione pare avere definitivamente risolto ogni contrasto giurisprudenziale in materia.

Ebbene, sul presupposto della possibilità di sottrarre, anche totalmente, alla presunzione di comunione, alcune delle parti altrimenti comuni per legge (art. 1117 cod. civ.) nonché della possibilità di modificare il criterio proporzionale di partecipazione dei singoli sulle cose comuni (art. 1118 cod. civ.), la Cassazione ha statuito che, a prescindere dal nomen juris utilizzato nel Regolamento di Condominio e/o nel titolo, quello in commento non costituisce diritto d’uso né, più in generale, un diritto reale con la dirompente conseguenza che, a differenza proprio del diritto d’uso, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile unitamente alla proprietà cui accede.

Potrebbe interessarti anche